Ordinanza n. 7431/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 3601/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, Presidente relatore Dott. Vito Francesco Nettis, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 1670/2019, pubblicata in data 15/10/2021 e notificata il 11/11/2021, passata in giudicato. Nonchè con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito la domanda di ottemperanza né si è pronunciato sulla richiesta di penalità di mora. Ha disposto incombenti istruttori, assegnando al Ministero dell’Istruzione e del Merito il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la relazione e la documentazione sui fatti di causa. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 settembre 2026.
Atto impugnato: mancata o non tempestiva esecuzione da parte del Ministero della sentenza n. 3601/2021 della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3601/2021 della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 ottobre 2021, notificata l’11 novembre 2021 e passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma di denaro dovuta dall’amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione, con efficacia di titolo esecutivo. Il Ministero resistente non si è tempestivamente costituito e non ha depositato memorie. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero una relazione sui fatti di causa e la documentazione richiesta.
Norme richiamate
La parte ricorrente ha invocato la possibilità di fissare una somma dovuta dall’amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva del giudicato o per ogni ritardo nell’esecuzione, con efficacia di titolo esecutivo; l’ordinanza non decide sulla richiesta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando gli elementi disponibili non consentono di definire immediatamente la situazione relativa all’esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di una relazione e della documentazione necessaria presso l’amministrazione, assegnando un termine per il deposito e rinviando la trattazione.
- La richiesta di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esaminata dal giudice dell’ottemperanza dopo l’acquisizione degli elementi istruttori sulla condotta dell’amministrazione.
Come è indicizzato
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