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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10358/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo non introduceva censure nuove o specificamente idonee a scalfire la decisione impugnata, ma si limitava a riproporre questioni già esaminate e respinte con motivazione ritenuta corretta dalla Corte di appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 13/01/2025. Dal testo emerge che l'unico motivo riguardava la contestazione della motivazione con cui i giudici di merito avevano escluso il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità, attenuante che il ricorrente assumeva applicabile in forza della sentenza della Corte costituzionale del 24 maggio 2023. La censura è stata ritenuta meramente riproduttiva di profili già dedotti e disattesi dalla Corte territoriale, senza superare la soglia di ammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    L'ordinanza si limita a richiamare il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale; dal testo non è possibile desumere con certezza il preciso riferimento normativo, ma la questione attiene a una causa di minore offensività/non punibilità valutata e negata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e confutate con argomentazione congrua dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi.
  • La deduzione del mancato riconoscimento di un'attenuante o di una qualificazione di minore gravità non è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso se la censura non evidenzia un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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