Sentenza n. 7852/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento 1) del decreto della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e, in particolare, per quanto occorrer possa: - del D.M. 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del D.M. 6 ottobre 2022, di adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019; - dell’Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito. Non sono stati esaminati i motivi di impugnazione né la legittimità degli atti contestati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.
Atto impugnato: decreto della Regione Marche che ha individuato le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e gli importi dovuti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto regionale di attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e l’Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti. Successivamente, con memoria del 4 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale base normativa del ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e dell’individuazione delle aziende fornitrici soggette agli oneri di ripiano.
È richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito determina, quando non residuino altre domande o questioni da decidere, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione e senza accertamento della legittimità degli atti amministrativi contestati.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite qualora la peculiarità e le circostanze della controversia lo giustifichino.
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