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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00745/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'appello del comune. Ha inoltre condannato l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e di quelle del giudizio di appello, liquidate in favore dei ricorrenti.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della corte d'appello che, riformando la decisione di primo grado, aveva escluso il loro diritto al risarcimento del danno per l'asserita usurpazione di un fondo già appartenuto al loro dante causa. La corte territoriale aveva ritenuto che il terreno dovesse considerarsi oggetto di cessione volontaria, sulla base di un'autorizzazione resa dal dante causa all'esecuzione delle opere 'anche con cessione ed occupazione del terreno necessario'. In cassazione venivano dedotti due motivi: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dell'appello del comune, ritenuto meramente riproduttivo delle difese di primo grado e non idoneo a confutare la ratio decidendi della sentenza impugnata; il secondo motivo restava assorbito. La Suprema Corte ha rilevato che l'atto di appello non si confrontava con il nucleo fondativo della pronuncia di primo grado, cioè con l'affermazione della nullità del preteso negozio di cessione volontaria per genericità e indeterminatezza dell'oggetto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve contenere motivi specifici che si confrontino con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata; non è sufficiente una riproposizione delle difese già svolte in primo grado o una generica individuazione delle statuizioni contestate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la cognizione del giudice è circoscritta ai capi e alle questioni effettivamente devolute mediante motivi specifici, i quali devono aggredire la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'appello è inammissibile quando l'impugnante si limiti a riprodurre difese già svolte senza prendere posizione sulle argomentazioni decisive della sentenza di primo grado.
  • Quando la censura sull'ammissibilità dell'appello è fondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito dichiarando l'appello inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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