Cassazione Penale, Ordinanza n. 04848/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo carente di specificità perché non correlato alle ragioni poste a fondamento della decisione di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, deducendo un unico motivo con cui lamentava vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale. In particolare contestava la valutazione di inattendibilità della propria versione dei fatti e, conseguentemente, la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato. La Corte ha però rilevato che il motivo si limitava a riproporre questioni di fatto già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità dei motivi
La Corte richiama la regola secondo cui l'assenza di specificità del motivo di ricorso, desumibile dal difetto di correlazione tra le censure e la motivazione della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
spese processuali e somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico e non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e motivate dal giudice di merito non integra un motivo idoneo a superare il vaglio di specificità in cassazione.
- La censura relativa alla valutazione della prova deve confrontarsi con gli argomenti logici e giuridici posti a base della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è destinato all'inammissibilità.
- Quando il giudice di merito ha ritenuto inattendibile la versione dell'imputato e tale valutazione è sorretta da motivazione congrua, il ricorso che si limiti a contestarla in modo apodittico è inammissibile.
Come è indicizzato
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