Sentenza del 21/10/2015 n. 21376 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico e che l'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare tale circostanza. La sua mancata produzione determina l'inesistenza della notificazione e non consente la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La Corte non ha quindi esaminato i tre motivi di ricorso relativi agli avvisi ICI.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi contro la sentenza del 22 luglio 2011 della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Tuttavia, il ricorso era stato notificato a mezzo posta e agli atti risultava documentata soltanto la spedizione, senza la prova della ricezione da parte del Comune. In particolare, mancava l'avviso di ricevimento, necessario per dimostrare la consegna dell'atto, la relativa data e l'identità del destinatario o della persona che lo aveva ricevuto.
Norme richiamate
L'avviso di ricevimento è il documento prescritto per la notificazione a mezzo del servizio postale.
L'avviso di ricevimento è indispensabile per provare che l'atto è stato effettivamente consegnato, in quale data e a quale soggetto. La sola ricevuta di spedizione non dimostra il perfezionamento della notifica.
La rinnovazione della notificazione non è possibile quando, per la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, la notificazione del ricorso per cassazione deve considerarsi inesistente.
Massime di principio
- Quando un ricorso è notificato tramite il servizio postale, occorre conservare e depositare sia la prova della spedizione sia l'avviso di ricevimento.
- La ricevuta di spedizione, da sola, non dimostra che il destinatario abbia ricevuto l'atto e non è sufficiente a rendere valida la notificazione.
- L'assenza dell'avviso di ricevimento può comportare l'inesistenza della notifica e l'inammissibilità del ricorso, impedendo al giudice di esaminare le contestazioni nel merito.
- Prima del deposito di un ricorso è necessario verificare che la documentazione della notifica sia completa e che consenta di provare consegna, data e destinatario dell'atto.
- Gli errori relativi alla prova della notificazione possono essere decisivi anche quando il ricorso contiene motivi potenzialmente fondati sul merito.
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