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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14948/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Palermo del 25/09/2023 che, accogliendo l'appello del pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per fatti commessi il 28/07/2023 (artt. 624, 625 nn.4 e 7, 337 c.p.). Il ricorrente contestava la maggiore gravità della misura cautelare, sostenendo che il furto era stato commesso solo per rientrare a casa e non per lucro, che la fuga era dettata da paura, che aveva ammesso subito le proprie responsabilità e che era stata prodotta la remissione di querela della parte offesa dopo la decisione del riesame, a dimostrazione della sproporzione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica: prognosi sfavorevole di recidiva e valutazione della pericolosità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti e condanne (anche per evasione), con condotta pericolosa (fuga ad alta velocità) e indifferenza per l'incolumità altrui. La corte ha inoltre precisato che la confessione non esclude l'attualità del rischio di commissione di delitti della stessa specie e che la remissione di querela allegata è fatto sopravvenuto, che può essere fatto valere tramite istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 299 c.p.p. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma utilizzata per giustificare il trattamento cartolare del procedimento; contesto procedurale

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15

    Ulteriore norma sul trattamento cartolare del procedimento, richiamata a supporto della modalità di trattazione

  • art. 310 c.p.p.

    Regola l'appello del pubblico ministero contro le decisioni relative alle misure cautelari, motivo per cui il PM aveva impugnato l'ordinanza del GIP

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Ciascuna delle censure dedotte in cassazione: vizio di motivazione e vizio di motivazione per manifesto travisamento dei fatti o mancanza di specificità dei motivi

  • artt. 624 e 625 nn. 4 e 7, c.p.

    Fattispecie di furto e circostanze aggravanti che hanno costituito il titolo di imputazione per le condotte contestate

  • art. 337 c.p.

    Reato contestato (resistenza a pubblico ufficiale), considerato nel quadro cautelare

  • art. 61 n. 2 e art. 81, comma finale, c.p.

    Rilevanza delle circostanze aggravanti e della continuazione tra reati per la configurazione del quadro sanzionatorio e della pericolosità

  • art. 273 e art. 274 c.p.p.

    Art. 273: grave indizio di colpevolezza; art. 274: esigenze cautelari. Il GIP aveva già ritenuto sussistenti gravi indizi e esigenze cautelari nel provvedimento originario

  • art. 299 c.p.p.

    Strumento procedurale indicato dalla Corte per far valere fatti sopravvenuti (come la remissione di querela) mediante apposita istanza al giudice competente

  • art. 616 c.p.p.

    Predisposizione delle conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e la possibilità di applicare ammende

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari, il sindacato della Cassazione è limitato a verificare la presenza di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica; non può riesaminare liberamente il merito delle valutazioni di fatto già svolte dal giudice di merito
  • Se il provvedimento genetico (GIP) aveva già ravvisato gravi indizi e esigenze cautelari e non è stato impugnato dalla persona sottoposta a misura, l'appello del pubblico ministero può legittimamente portare all'aggravamento della misura e la Cassazione controllerà solo l'adeguatezza della motivazione del giudice dell'appello
  • La confessione e il pentimento successivo non sono automaticamente idonei a escludere l'attualità del pericolo di commissione di delitti della stessa specie; possono anzi essere interpretati come elementi indicativi di pericolosità a seconda del contesto
  • I precedenti penali specifici e la recidiva reiterata influenzano fortemente la valutazione della pericolosità e l'adeguatezza di misure più afflittive
  • Fatti sopravvenuti rispetto al perimetro devoluto in cassazione (es. remissione di querela successiva) devono essere fatti valere con i rimedi processuali idonei, in particolare mediante istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 299 c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso

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