Cassazione Penale, Sentenza n. 14948/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Palermo del 25/09/2023 che, accogliendo l'appello del pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per fatti commessi il 28/07/2023 (artt. 624, 625 nn.4 e 7, 337 c.p.). Il ricorrente contestava la maggiore gravità della misura cautelare, sostenendo che il furto era stato commesso solo per rientrare a casa e non per lucro, che la fuga era dettata da paura, che aveva ammesso subito le proprie responsabilità e che era stata prodotta la remissione di querela della parte offesa dopo la decisione del riesame, a dimostrazione della sproporzione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica: prognosi sfavorevole di recidiva e valutazione della pericolosità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti e condanne (anche per evasione), con condotta pericolosa (fuga ad alta velocità) e indifferenza per l'incolumità altrui. La corte ha inoltre precisato che la confessione non esclude l'attualità del rischio di commissione di delitti della stessa specie e che la remissione di querela allegata è fatto sopravvenuto, che può essere fatto valere tramite istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 299 c.p.p. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma utilizzata per giustificare il trattamento cartolare del procedimento; contesto procedurale
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15
Ulteriore norma sul trattamento cartolare del procedimento, richiamata a supporto della modalità di trattazione
Regola l'appello del pubblico ministero contro le decisioni relative alle misure cautelari, motivo per cui il PM aveva impugnato l'ordinanza del GIP
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Ciascuna delle censure dedotte in cassazione: vizio di motivazione e vizio di motivazione per manifesto travisamento dei fatti o mancanza di specificità dei motivi
artt. 624 e 625 nn. 4 e 7, c.p.
Fattispecie di furto e circostanze aggravanti che hanno costituito il titolo di imputazione per le condotte contestate
Reato contestato (resistenza a pubblico ufficiale), considerato nel quadro cautelare
art. 61 n. 2 e art. 81, comma finale, c.p.
Rilevanza delle circostanze aggravanti e della continuazione tra reati per la configurazione del quadro sanzionatorio e della pericolosità
Art. 273: grave indizio di colpevolezza; art. 274: esigenze cautelari. Il GIP aveva già ritenuto sussistenti gravi indizi e esigenze cautelari nel provvedimento originario
Strumento procedurale indicato dalla Corte per far valere fatti sopravvenuti (come la remissione di querela) mediante apposita istanza al giudice competente
Predisposizione delle conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e la possibilità di applicare ammende
Massime di principio
- In materia di misure cautelari, il sindacato della Cassazione è limitato a verificare la presenza di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica; non può riesaminare liberamente il merito delle valutazioni di fatto già svolte dal giudice di merito
- Se il provvedimento genetico (GIP) aveva già ravvisato gravi indizi e esigenze cautelari e non è stato impugnato dalla persona sottoposta a misura, l'appello del pubblico ministero può legittimamente portare all'aggravamento della misura e la Cassazione controllerà solo l'adeguatezza della motivazione del giudice dell'appello
- La confessione e il pentimento successivo non sono automaticamente idonei a escludere l'attualità del pericolo di commissione di delitti della stessa specie; possono anzi essere interpretati come elementi indicativi di pericolosità a seconda del contesto
- I precedenti penali specifici e la recidiva reiterata influenzano fortemente la valutazione della pericolosità e l'adeguatezza di misure più afflittive
- Fatti sopravvenuti rispetto al perimetro devoluto in cassazione (es. remissione di querela successiva) devono essere fatti valere con i rimedi processuali idonei, in particolare mediante istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 299 c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso
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