Cassazione Civile, Ordinanza n. 06430/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Savona. Prima della decisione hanno depositato un atto qualificato come istanza di cessazione della materia del contendere, nel quale dichiaravano di non voler più coltivare il gravame. La controparte non ha aderito né ha confermato alcun mutamento della situazione sostanziale. La Corte ha quindi esaminato la natura dell'atto e lo ha qualificato come rinuncia al ricorso, non come cessazione della materia del contendere, rilevando che in cassazione la rinuncia richiede le forme dell'art. 390 c.p.c. e produce estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione perché l'atto depositato dai ricorrenti è stato qualificato come rinuncia al ricorso. Ha precisato che non vi era una vera cessazione della materia del contendere, mancando una dichiarazione conforme della controparte sul sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale. Ha inoltre condannato i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.300, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza intervento del Procuratore Generale e dei difensori, in assenza di richiesta di discussione orale.
la rinuncia al ricorso per cassazione deve essere effettuata con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; è atto unilaterale recettizio e non richiede accettazione della controparte per produrre l'estinzione del processo.
richiamato in contrapposizione per evidenziare che, a differenza della rinuncia nel processo civile ordinario, nel giudizio di cassazione non è richiesta l'accettazione delle altre parti.
la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale; nel caso concreto tale adesione non vi è stata, con conseguente condanna alle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, un atto con cui la parte dichiara di non voler più coltivare il ricorso va qualificato come rinuncia al ricorso, se non vi è un effettivo e concorde mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio che giustifichi la cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio: produce l'estinzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata senza necessità di accettazione da parte del controricorrente.
- Gli adempimenti di comunicazione o notificazione della rinuncia alle controparti servono principalmente a consentire l'adesione e a incidere sulla regolazione delle spese; in mancanza di adesione, il rinunciante può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità.
- La cessazione della materia del contendere richiede una presa d'atto reciproca del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e conclusioni conformi delle parti, non essendo sufficiente la sola dichiarazione unilaterale del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06370/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06371/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06374/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06379/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06380/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06383/2023 del 03/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →