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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10585/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per nullità della procura alle liti. La procura risultava recare una data anteriore alla notifica dell'atto impositivo, circostanza che per i giudici di merito escludeva la validità del mandato difensivo per difetto di specialità. Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto genericamente violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che la data anteriore fosse dovuta a un errore di battitura e richiamando precedenti di legittimità che ammettono la validità della procura anche se priva di data e di indicazione del difensore, quando altri elementi consentano di individuare con certezza il difensore e il momento del rilascio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la giurisprudenza invocata consente di ritenere valida una procura mancante di data o di indicazione del difensore solo se, dal contenuto complessivo dell’atto e dal contesto, non residuino dubbi ragionevoli sulla individuazione del difensore e sulla data di conferimento. Nel caso concreto, tuttavia, la ricorrente non aveva allegato né indicato elementi ulteriori idonei a sostenere l’asserito errore materiale; mancava quindi ogni base per ricostruire il necessario collegamento tra atto processuale e procura. La Corte ha quindi confermato che la procura, recando una data anteriore al presupposto stesso della lite, difettava in radice del requisito di specialità richiesto dall’art. 83, comma 3, c.p.c. ed ha rilevato altresì l’assenza di una richiesta di sanatoria ex art. 182 c.p.c. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 83, terzo comma, c.p.c.

    La procura alle liti deve essere speciale e deve consentire il collegamento certo con il giudizio cui si riferisce; una data anteriore al presupposto della lite, senza altri elementi chiarificatori, ne compromette la validità.

  • art. 182 c.p.c.

    La nullità della procura poteva essere eventualmente sanata, ma solo a fronte di una specifica richiesta di regolarizzazione, che nel caso non risulta formulata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La procura alle liti è valida anche in assenza di data o di indicazione nominativa del difensore solo quando il contenuto dell’atto e il contesto processuale consentano di individuare con certezza il difensore e il momento del conferimento, senza ragionevoli dubbi.
  • Quando la procura presenti un’anomalia incompatibile con il necessario collegamento al giudizio, e in particolare risulti temporalmente anteriore al presupposto della controversia, viene meno il requisito della specialità richiesto per il valido conferimento del mandato difensivo.
  • Chi deduce che un’apparente irregolarità della procura dipenda da un errore materiale deve allegare e indicare gli elementi necessari a rendere plausibile e verificabile tale ricostruzione; la mera affermazione non è sufficiente.
  • La nullità della procura può essere sanata mediante il meccanismo di regolarizzazione processuale, ma la sanatoria presuppone una specifica iniziativa della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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