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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17802/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa per rapina, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo deduceva carenza e manifesta illogicità della motivazione, lamentando la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non consentito, perché non individuava specifici vizi immediatamente ricavabili dalla motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava ad affermazioni apodittiche non correlate criticamente al provvedimento. Ha inoltre rilevato che, nel rito ex art. 444 c.p.p., il giudice può limitarsi a verificare l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità del trattamento sanzionatorio concordati dalle parti, senza poter sostituire la loro determinazione.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Nel patteggiamento il giudice deve escludere motivatamente, sulla base degli atti, la ricorrenza di cause evidenti di proscioglimento prima di applicare la pena concordata.

  • art. 444 c.p.p.

    La decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti è caratterizzata da un accertamento limitato, coerente con la natura speciale del rito, e non consente al giudice di sostituirsi alle determinazioni delle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non è ammissibile una censura meramente generica o apodittica sulla motivazione, occorrendo l'indicazione di un vizio effettivamente desumibile dal provvedimento impugnato.
  • Nel rito del patteggiamento il sindacato del giudice è limitato alla verifica della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, dell'assenza di cause evidenti di proscioglimento e della congruità della pena concordata; non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito sostitutiva dell'accordo tra le parti.
  • La motivazione della sentenza che applica la pena ex art. 444 c.p.p. è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, del controllo sull'art. 129 c.p.p., della qualificazione giuridica e della congruità del trattamento sanzionatorio pattuito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove emerga colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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