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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19514/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altro correo, del reato di ricettazione in relazione al rinvenimento di biciclette di provenienza illecita. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare il fatto in concorso in furto aggravato e che la motivazione sulla ricettazione sarebbe stata insufficiente. Con il secondo motivo ha lamentato violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista per la ricettazione di particolare tenuità/lievità del fatto, assumendo che il valore dei beni sarebbe stato tale da giustificare l'attenuazione di pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità, perché riproponeva censure già esaminate e disattese in appello con motivazione logica e congrua; ha condiviso l'affermazione della Corte territoriale secondo cui non vi erano elementi per ritenere la detenzione dei beni immediatamente e non mediamente riconducibile al furto, sicché corretta era la qualificazione ai sensi degli artt. 110 e 648 c.p. Ha escluso anche la fondatezza della doglianza sulla correlazione tra accusa e sentenza. Ha poi giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, rilevando che il diniego dell'attenuante è stato motivato sul non modesto valore dei beni ricettati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve nella mera riproposizione di censure di merito già specificamente affrontate e disattese con motivazione logica e congrua dal giudice di appello.
  • Per distinguere la ricettazione dal furto in concorso occorre che la difesa fornisca elementi effettivamente dimostrativi di una riconducibilità immediata e non mediata della disponibilità della cosa al furto; in difetto, la qualificazione ai sensi dell'art. 648 c.p. resta corretta.
  • La doglianza di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è infondata quando la qualificazione giuridica operata in sentenza è coerente con il fatto storico contestato e oggetto di accertamento.
  • Il diniego della circostanza attenuante relativa alla ricettazione può essere sorretto dalla motivazione sul non modesto valore dei beni, e tale valutazione, se logicamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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