Ordinanza n. 1323/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In ragione dell'assenza del fumus, il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall'esame del periculum in mora. L'ordinanza cautelare di rigetto del TAR è stata quindi confermata. In considerazione della particolarità della controversia, le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento adottato sulla base della Convenzione europea di estradizione del 1957
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo censure riferite essenzialmente a profili di competenza del giudice ordinario. In appello ha riproposto quasi integralmente i motivi già formulati nel ricorso di primo grado. La controversia riguarda un provvedimento adottato sulla base della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi nel 1957.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Convenzione europea di estradizione, Parigi 1957
Costituisce la base normativa del provvedimento amministrativo oggetto della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, l'insussistenza del fumus boni iuris consente al giudice di prescindere dall'esame del periculum in mora.
- La mera riproduzione in appello dei motivi dedotti in primo grado, senza una specifica critica all'ordinanza cautelare impugnata, non è idonea a superare la valutazione negativa del giudice di primo grado.
- Quando le censure riguardano essenzialmente profili attribuiti alla competenza del giudice ordinario, esse non dimostrano, nell'ambito del giudizio cautelare amministrativo, la sussistenza del fumus boni iuris.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 830/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 148/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 149/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 895/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 167/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →