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Ordinanza

Ordinanza n. 1323/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In ragione dell'assenza del fumus, il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall'esame del periculum in mora. L'ordinanza cautelare di rigetto del TAR è stata quindi confermata. In considerazione della particolarità della controversia, le spese di lite sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento adottato sulla base della Convenzione europea di estradizione del 1957

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo censure riferite essenzialmente a profili di competenza del giudice ordinario. In appello ha riproposto quasi integralmente i motivi già formulati nel ricorso di primo grado. La controversia riguarda un provvedimento adottato sulla base della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi nel 1957.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • Convenzione europea di estradizione, Parigi 1957

    Costituisce la base normativa del provvedimento amministrativo oggetto della controversia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, l'insussistenza del fumus boni iuris consente al giudice di prescindere dall'esame del periculum in mora.
  • La mera riproduzione in appello dei motivi dedotti in primo grado, senza una specifica critica all'ordinanza cautelare impugnata, non è idonea a superare la valutazione negativa del giudice di primo grado.
  • Quando le censure riguardano essenzialmente profili attribuiti alla competenza del giudice ordinario, esse non dimostrano, nell'ambito del giudizio cautelare amministrativo, la sussistenza del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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