Cassazione Civile, Ordinanza n. 21561/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio definito con ordinanza della Corte di cassazione n. 1986/2018, la parte vittoriosa era il Comune di Ischia; il suo difensore aveva formulato in ricorso una specifica richiesta di distrazione delle spese di lite, dichiarandosi antistatario. Tuttavia, nel dispositivo dell'ordinanza la Corte, pur condannando la controparte alla rifusione delle spese, ometteva di disporre la distrazione in favore del difensore. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione dell'errore materiale, chiedendo l'integrazione del dispositivo con la formula di distrazione delle spese. La società intimata è rimasta contumace/intimata nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso per correzione di errore materiale, osservando che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali e che il difensore è legittimato a proporlo quando abbia formulato la richiesta nel corso del giudizio. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza del 2018 aggiungendo al dispositivo la locuzione "con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Vitolo, dichiaratosi antistatario". Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, richiamandone la natura amministrativa.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. è utilizzabile per emendare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese e ha natura amministrativa, con conseguente esclusione della regolamentazione delle spese del procedimento stesso.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese di lite integra un errore materiale suscettibile di correzione mediante il procedimento di correzione previsto dal codice di rito.
- Il difensore è legittimato a chiedere la correzione dell'errore materiale quando, nel corso del giudizio, abbia formulato tempestivamente la richiesta di distrazione delle spese e la dichiarazione di antistatario.
- Quando il giudice abbia condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese ma abbia omesso la distrazione richiesta, la correzione consiste nell'integrazione del dispositivo con la relativa formula di distrazione.
- Il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa; pertanto, non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento, non essendo individuabili una parte vittoriosa e una soccombente.
Come è indicizzato
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