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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38770/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione degli artt. 69 e 133 cod. pen.; il ricorrente censura che la Corte di appello non ha rinnovato correttamente il giudizio di bilanciamento tra l'attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) e l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4 cod. pen., dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio limitatamente al riconoscimento della recidiva. In particolare si sostiene che la corte di appello si sia limitata a constatare la gravità della condotta senza considerare l'incidenza del profilo soggettivo, e che il mantenimento della stessa sanzione dopo l'esclusione della recidiva configuri una riforma in peius.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la Cassazione, nell'annullare con rinvio, avesse soltanto stabilito la necessità di rinnovare il giudizio di bilanciamento escludendo la recidiva, rimettendo tuttavia la valutazione di merito al giudice del rinvio. La Corte di appello ha fornito, sebbene con motivazione sintetica, ragioni concrete e fatti specifici per ritenere prevalente l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, anche dopo l'esclusione della recidiva; tale motivazione è stata ritenuta sufficiente perché il giudizio di comparazione è qualitativo e non meramente numerico. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 4, può essere valutata dal giudice del merito come rilevante ai fini del giudizio di bilanciamento anche se altre aggravanti (es. recidiva) vengono escluse; la sua incidenza deve essere valutata qualitativamente rispetto alla gravità del fatto

  • art. 89 cod. pen.

    L'attenuante del vizio parziale di mente deve essere inserita nel giudizio di bilanciamento e la sua incidenza va valutata in termini di peso rispetto alla gravità del reato, non automaticamente considerata prevalente

  • art. 69 cod. pen.

    Il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti è un giudizio qualitativo sul 'peso' delle circostanze rispetto alla gravità del fatto e non un mero conteggio numerico delle circostanze

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come norma di riferimento in tema di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto non sussistente violazione formale relativa alla determinazione della pena una volta che il giudice abbia motivato il bilanciamento

  • Giurisprudenza: Sez.2, n. 4357 dell'1/12/1981 (Piemonti)

    Richiamato per il principio consolidato che il giudice, nell'esercizio della discrezionalità nel bilanciamento, deve basare il proprio convincimento su una valutazione globale e sull'incidenza delle circostanze rispetto alla gravità del fatto, non sul criterio numerico

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione annulla con rinvio limitatamente a un aggravante (es. recidiva), il giudice del merito è tenuto a rinnovare il giudizio di bilanciamento tenendo conto dell'esclusione, ma la decisione finale resta di merito e non è predeterminata dalla Cassazione
  • Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è qualitativo: il giudice valuta il 'peso' e l'incidenza delle circostanze rispetto alla gravità del fatto, non effettua un semplice confronto numerico
  • Una motivazione sintetica è ammessa quando fornisce elementi fattuali specifici e idonei a giustificare perché un'aggravante prevale sull'attenuante anche dopo l'esclusione di altre aggravanti
  • La mera conferma della sanzione dopo l'esclusione di una aggravante non costituisce automaticamente riforma in peius se il giudice di merito dimostra, con adeguata motivazione, che l'aggravante rimasta ha peso sufficiente a determinare il trattamento sanzionatorio
  • La Corte di Cassazione, nel disporre il rinvio, delinea il perimetro di diritto entro cui deve svolgersi il nuovo giudizio ma non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione concreta delle circostanze

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