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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12136/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p. (aver agito al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso). Il ricorrente contestava che la Corte di appello non avesse indicato elementi idonei a dimostrare la consapevolezza di Bono circa la destinazione di una parte dei proventi delle truffe a vantaggio di gruppi mafiosi, limitandosi ad affermare che "una qualche somma fosse stata versata a gruppi mafiosi" e basandosi in modo assertivo su sommarie analogie con i comportamenti di esponenti di altro gruppo e sulle dichiarazioni di soggetti non coimputati (collaboratori), senza spiegare perché la consapevolezza di questi ultimi dovesse essere nota a Bono.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, perché l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p. ha natura soggettiva e richiede che il singolo concorrente sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. La motivazione della Corte di appello è stata definita "oggettivamente assertiva": non è stato spiegato su quali elementi si fondasse la certezza della consapevolezza di Bono né come le dichiarazioni di soggetti non coimputati (Russo, Labate, Cosoleto) potessero automaticamente trasferire tale consapevolezza al ricorrente. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p., ritenendo superfluo un nuovo esame, e ha rideterminato la pena a due anni e due mesi di reclusione seguendo il procedimento già svolto in sede di appello (eliminazione dell'aumento per l'aggravante).

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, codice penale

    L'aggravante ha natura soggettiva: riguarda i motivi del reo (finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa) e può ricadere sul concorrente non animato originariamente da tale scopo solo se questi è consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.

  • Sezioni unite, sentenza n. 8545 del 19/12/2019 (dep. 2020)

    La pronuncia di legittimità chiarisce che l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p. è soggettiva e, nel caso di compartecipazione, si richiede almeno la consapevolezza, da parte del singolo partecipante, della finalità agevolatrice perseguita dall'altro compartecipe; la semplice coincidenza di modalità operative non è sufficiente.

  • Corte di cassazione, sentenza n. 52271 del 11/10/2017

    Precedente annullamento della sentenza d'appello e rinvio per rideterminazione del trattamento sanzionatorio (anche in ragione dell'abolizione dell'art. 485 c.p.); qui citata nella ricostruzione processuale come atto precedente del giudizio di rinvio.

  • art. 485 codice penale (menzione di abolizione)

    Il reato previsto dall'art. 485 c.p. era stato abolito, circostanza che aveva inciso sulla determinazione del trattamento sanzionatorio nel procedimento precedente.

Massime di principio

  • L'aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività di associazioni mafiose (art. 416-bis, comma 1, c.p.) richiede prova della componente soggettiva: non è sufficiente dimostrare che i proventi siano stati effettivamente destinati all'associazione, occorre provare che l'imputato fosse consapevole di tale destinazione o condividesse la finalità agevolatrice.
  • In ipotesi di reato in concorso, la consapevolezza del singolo partecipante della finalità agevolatrice perseguita da un altro deve emergere da elementi specifici riferibili al singolo (es. comportamenti, comunicazioni, ruoli svolti, atti concreti), e non può essere dedotta soltanto dalla somiglianza delle modalità operative tra gruppi diversi.
  • Le dichiarazioni di collaboratori o di soggetti non coimputati possono concorrere alla prova, ma richiedono collegamenti individualizzanti che colleghino la loro conoscenza o condotta a quella dell'imputato; la mera citazione di tali dichiarazioni senza spiegazione del loro rilievo individuale è insufficiente.
  • Se la motivazione sull'aggravante è viziata in modo palese e la rimozione dell'aggravante permette una immediata e certa ricalcolazione della pena, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena, evitando un nuovo giudizio di merito.
  • In fase difensiva conviene sollevare puntualmente l'esigenza di prova della consapevolezza soggettiva, chiedendo al giudice di esplicitare quali elementi concreti dimostrano che l'imputato fosse al corrente della destinazione dei proventi e della finalità mafiosa, e criticare eventuali deduzioni basate su analogie o su dichiarazioni non individualizzanti.

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