Cassazione Penale, Sentenza n. 26771/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del Tribunale di Crotone che aveva rigettato l'appello contro il diniego di dissequestro (provvedimento del g.i.p. dell'8/8/2022) di una macchina operatrice semovente sequestrata il 4/3/2022. Il ricorrente deduce tre motivi: (1) nullità/erronea valutazione circa la sussistenza del periculum, sostenendo che dopo il sequestro si sono comunque verificati furti con asportazione di materiale inerte utilizzando mezzi diversi, quindi il rischio collegato al mezzo sequestrato sarebbe venuto meno; (2) violazione di legge perché la società del gruppo dispone di concessione per l'estrazione di materiale inerte e aveva chiesto la possibilità di utilizzare il mezzo sequestrato per l'attività imprenditoriale o presso una discarica; (3) violazione dell'art. 321 c.p.p., poiché dopo il riesame sarebbe stato reso un interrogatorio (del Fortino) che chiarirebbe aspetti rilevanti non considerati dal Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: le questioni dedotte erano soggette a preclusione endoprocessuale perché non emergono elementi di novità rispetto al quadro indiziario già valutato; il terzo motivo è generico e non specifica i chiarimenti allegati, pertanto inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità; il primo motivo (successivi furti con altri mezzi) è logicamente neutro rispetto alla pertinenza della pala meccanica al reato originario e non altera le ragioni del sequestro; il secondo motivo è inammissibile perché in sostanza investe la riconducibilità del reato a terzi e incappa nella preclusione endoprocessuale; non risulta nemmeno dedotta e fondata la questione di sproporzione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla formulazione del ricorso per cassazione in materia penale; il ricorso è stato esaminato entro i limiti richiesti da tale disposizione e la Corte ha rilevato l'assenza di elementi nuovi idonei a superare la preclusione endoprocessuale
La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione all'assunzione di dichiarazioni/interrogatori successivi; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non confrontata con la motivazione impugnata, per cui la presunta violazione è considerata inammissibile
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale alla Corte; utilizzata per la regolarità del procedimento di trattazione cartolare
Norma applicata alla luce dell'inammissibilità del ricorso: conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata dalla Corte in euro 3.000,00
Massime di principio
- La regola della "preclusione endoprocessuale" impedisce di riproporre in cassazione questioni già decise nel processo, salvo che emergano elementi di fatto o di prova del tutto nuovi e specifici; per superarla è necessario indicare precisamente le novità e dimostrarne la rilevanza
- Censure generiche e prive di specificità (es. riferimenti non dettagliati ad "interrogatori" o a chiarimenti) sono inammissibili: in cassazione va indicato cosa è nuovo, quando è emerso e in che modo incide sulla decisione impugnata
- Il verificarsi di reati simili successivi commessi con mezzi diversi non annulla automaticamente la pertinenza di un bene sequestrato in relazione al reato originario; bisogna provare la mancata attitudine del bene a facilitare ulteriori illeciti o la totale mancanza di collegamento con il fatto contestato
- La richiesta di utilizzo del bene sequestrato per attività imprenditoriali deve essere proposta tempestivamente e motivata con elementi concreti (necessità, garanzie, alternative) e, se possibile, accompagnata da misure cautelari sostitutive; l'argomento del valore del bene rispetto al danno subito è in generale insufficiente a dimostrare sproporzione
- Per evitare condanne per spese e ammende in caso di esito sfavorevole, è opportuno valutare la fondatezza e la specificità delle doglianze prima di proporre ricorso in cassazione
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