Cassazione Penale, Sentenza n. 22569/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su più doglianze: 1) censura della condanna per il furto aggravato (capo 1) per insufficienza degli indizi (targa, riconoscimento da fotogrammi) ritenuti non gravi, precisi e concordanti; 2) censura della condanna per il furto aggravato (capo 3) e dell'estorsione, sostenendo che la responsabilità sarebbe fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa e che l'imputato agì nella ragionevole difesa di un proprio diritto; 3) richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (cosa esposta alla pubblica fede) relativamente al capo 1), perché la borsa era stata lasciata in auto per comodità/dimenticanza e non costituisce norma di esperienza generale che autorizzi l'aggravante; 4) dedotta reformatio in peius per mancata riduzione della pena dopo esclusione dell'aggravante sul capo 2).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi che riproponevano valutazioni di merito (primo e secondo motivo) e il quarto motivo per genericità. Ha invece accolto il terzo motivo: ha annullato senza rinvio la pronuncia sulla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. in relazione al capo 1), ritenendo la motivazione della Corte d'appello viziata (uso improprio di una 'massima di esperienza' e applicazione erronea del principio: l'aggravante si applica solo se l'oggetto è parte integrante del veicolo, destinato in modo durevole al servizio/ornamento del veicolo, o lasciato per necessità/consuetudine non riconducibile a semplice comodità o dimenticanza). Nonostante l'eliminazione dell'aggravante, la pena non è stata ridotta in ragione della sussistenza della recidiva specifica e delle attenuanti già valutate (inclusa l'attenuante costituzionale richiamata).
Norme richiamate
Richiamata dalla difesa per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha ricordato che contestazioni sulla valutazione delle prove non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e andavano trattate come vizio motivazionale, che in ogni caso risultava insussistente.
Richiamato nelle doglianze sulla sentenza di merito; il giudice di legittimità ha ritenuto inammissibili le deduzioni che impongono una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione.
art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.
Norma sull'aggravante per cose esposte alla pubblica fede. La Corte ha interpretato rigidamente l'ambito di applicazione: l'aggravante si applica quando l'oggetto è parte integrante del veicolo, destinato in modo durevole al servizio/ornamento del veicolo o lasciato per comprovata necessità o consuetudine; non si estende agli oggetti occasionalmente lasciati in auto per comodità o dimenticanza.
Richiamato in sede di appello come aggravante; la Cassazione ha valutato l'applicazione e ritenuto errata la qualificazione della situazione come esposta alla pubblica fede.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla trascrizione integrale dei motivi nei limiti necessari per la decisione; utilizzato proceduralmente per motivare la sintesi dei motivi nel provvedimento di legittimità.
art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Richiamati implicitamente nella disamina sull'ammissibilità dei motivi di cassazione: i limiti all'impugnazione della motivazione e le categorie di ricorso consentite sono stati ribaditi (non è ammesso un nuovo esame del merito o doglianze meramente generiche).
Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023
Citata in merito all'applicazione dell'attenuante 'costituzionale' della lieve entità; la Corte d'appello aveva riconosciuto tale attenuante per uno dei capi e la Cassazione ne ha preso atto nella valutazione complessiva della pena.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito riproporre in termini di 'violazione di legge' (art. 192 c.p.p.) censure che riguardano la valutazione delle prove: tali doglianze devono costituire motivo di vizio motivazionale e, comunque, la Corte non può effettuare un nuovo esame del merito.
- Le massime di esperienza non possono sostituire la ricerca e la motivazione puntuale: il giudice deve fondare l'applicazione di un'aggravante su dati concreti e verificabili, non su congetture non riscontrate nell'id quod plerumque accidit.
- L'aggravante dell'art. 625 n.7 c.p. (cose esposte alla pubblica fede all'interno del veicolo) si applica solo in presenza di oggetti che: a) sono parte integrante o destinati duraturamente al veicolo; oppure b) sono lasciati nell'auto per comprovata necessità o consuetudine; non si estende automaticamente agli oggetti lasciati per semplice comodità o dimenticanza.
- Per ottenere l'esclusione dell'aggravante occorre dimostrare circostanze concrete e oggettive (es. necessità impellenti, prassi obbligata, impossibilità di portare con sé l'oggetto), non limitarsi a generiche affermazioni di comodità.
- La rimozione di un'aggravante non comporta automaticamente una riduzione della pena se permangono altri elementi che giustificano la misura (es. recidiva specifica) o se sono state già valutate attenuanti in equilibrio con aggravanti.
- Le doglianze che reiterano le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza affrontare criticamente la motivazione della corte territoriale, sono inammissibili in Cassazione.
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