Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22569/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su più doglianze: 1) censura della condanna per il furto aggravato (capo 1) per insufficienza degli indizi (targa, riconoscimento da fotogrammi) ritenuti non gravi, precisi e concordanti; 2) censura della condanna per il furto aggravato (capo 3) e dell'estorsione, sostenendo che la responsabilità sarebbe fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa e che l'imputato agì nella ragionevole difesa di un proprio diritto; 3) richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (cosa esposta alla pubblica fede) relativamente al capo 1), perché la borsa era stata lasciata in auto per comodità/dimenticanza e non costituisce norma di esperienza generale che autorizzi l'aggravante; 4) dedotta reformatio in peius per mancata riduzione della pena dopo esclusione dell'aggravante sul capo 2).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi che riproponevano valutazioni di merito (primo e secondo motivo) e il quarto motivo per genericità. Ha invece accolto il terzo motivo: ha annullato senza rinvio la pronuncia sulla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. in relazione al capo 1), ritenendo la motivazione della Corte d'appello viziata (uso improprio di una 'massima di esperienza' e applicazione erronea del principio: l'aggravante si applica solo se l'oggetto è parte integrante del veicolo, destinato in modo durevole al servizio/ornamento del veicolo, o lasciato per necessità/consuetudine non riconducibile a semplice comodità o dimenticanza). Nonostante l'eliminazione dell'aggravante, la pena non è stata ridotta in ragione della sussistenza della recidiva specifica e delle attenuanti già valutate (inclusa l'attenuante costituzionale richiamata).

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha ricordato che contestazioni sulla valutazione delle prove non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e andavano trattate come vizio motivazionale, che in ogni caso risultava insussistente.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze sulla sentenza di merito; il giudice di legittimità ha ritenuto inammissibili le deduzioni che impongono una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione.

  • art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.

    Norma sull'aggravante per cose esposte alla pubblica fede. La Corte ha interpretato rigidamente l'ambito di applicazione: l'aggravante si applica quando l'oggetto è parte integrante del veicolo, destinato in modo durevole al servizio/ornamento del veicolo o lasciato per comprovata necessità o consuetudine; non si estende agli oggetti occasionalmente lasciati in auto per comodità o dimenticanza.

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Richiamato in sede di appello come aggravante; la Cassazione ha valutato l'applicazione e ritenuto errata la qualificazione della situazione come esposta alla pubblica fede.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla trascrizione integrale dei motivi nei limiti necessari per la decisione; utilizzato proceduralmente per motivare la sintesi dei motivi nel provvedimento di legittimità.

  • art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamati implicitamente nella disamina sull'ammissibilità dei motivi di cassazione: i limiti all'impugnazione della motivazione e le categorie di ricorso consentite sono stati ribaditi (non è ammesso un nuovo esame del merito o doglianze meramente generiche).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023

    Citata in merito all'applicazione dell'attenuante 'costituzionale' della lieve entità; la Corte d'appello aveva riconosciuto tale attenuante per uno dei capi e la Cassazione ne ha preso atto nella valutazione complessiva della pena.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito riproporre in termini di 'violazione di legge' (art. 192 c.p.p.) censure che riguardano la valutazione delle prove: tali doglianze devono costituire motivo di vizio motivazionale e, comunque, la Corte non può effettuare un nuovo esame del merito.
  • Le massime di esperienza non possono sostituire la ricerca e la motivazione puntuale: il giudice deve fondare l'applicazione di un'aggravante su dati concreti e verificabili, non su congetture non riscontrate nell'id quod plerumque accidit.
  • L'aggravante dell'art. 625 n.7 c.p. (cose esposte alla pubblica fede all'interno del veicolo) si applica solo in presenza di oggetti che: a) sono parte integrante o destinati duraturamente al veicolo; oppure b) sono lasciati nell'auto per comprovata necessità o consuetudine; non si estende automaticamente agli oggetti lasciati per semplice comodità o dimenticanza.
  • Per ottenere l'esclusione dell'aggravante occorre dimostrare circostanze concrete e oggettive (es. necessità impellenti, prassi obbligata, impossibilità di portare con sé l'oggetto), non limitarsi a generiche affermazioni di comodità.
  • La rimozione di un'aggravante non comporta automaticamente una riduzione della pena se permangono altri elementi che giustificano la misura (es. recidiva specifica) o se sono state già valutate attenuanti in equilibrio con aggravanti.
  • Le doglianze che reiterano le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza affrontare criticamente la motivazione della corte territoriale, sono inammissibili in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.