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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2081 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi avevano presentato una dichiarazione di successione il 2 novembre 2001 e successivamente una dichiarazione integrativa il 29 aprile 2004, nella quale erano nuovamente indicati due immobili. L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione integrativa e liquidato una maggiore imposta di successione. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la rettifica ritenendo decorso il termine biennale di decadenza, calcolandolo dalla prima dichiarazione. L'Agenzia ha sostenuto che, essendo la dichiarazione integrativa autonoma e soggetta a una nuova liquidazione dell'imposta principale, il termine biennale dovesse decorrere dal pagamento dell'imposta dovuta sulla dichiarazione integrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR. La dichiarazione integrativa o sostitutiva è autonoma e può essere rettificata entro due anni dal pagamento dell'imposta principale relativa a tale dichiarazione, anche se i beni erano già presenti nella dichiarazione originaria. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata a un'altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che dovrà riesaminare i fatti e decidere anche sulle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 27, comma 3

    termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta

    Il termine biennale per la rettifica della dichiarazione integrativa o sostitutiva decorre dal pagamento dell'imposta principale dovuta per quella specifica dichiarazione, non dalla data della dichiarazione originaria o della prima liquidazione.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 27, comma 7

    Alla dichiarazione integrativa o sostitutiva deve seguire la liquidazione dell'imposta principale, confermando il carattere autonomo di tale dichiarazione.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 28, comma 6

    La dichiarazione integrativa o sostitutiva è dovuta quando sopravvengono eventi che modificano la devoluzione ereditaria o determinano una maggiore imposta; non riguarda, secondo la sentenza, meri mutamenti successivi del valore dei beni già denunciati.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 32, comma 3

    In caso di infedeltà della dichiarazione integrativa o sostitutiva, l'Ufficio può procedere alla relativa rettifica.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 34, comma 1

    La rettifica della dichiarazione integrativa infedele deve avvenire secondo le modalità previste dalla disciplina della rettifica delle dichiarazioni di successione.

  • Art. 327 c.p.c.

    Disciplina il termine lungo per proporre impugnazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia.

  • Art. 155 c.p.c., commi 5 e 6

    Se la scadenza cade di sabato, il termine è prorogato al primo giorno non festivo; tale proroga ha inciso sul computo del termine lungo e della sospensione feriale.

Massime di principio

  • Una dichiarazione integrativa o sostitutiva di successione produce una nuova e autonoma obbligazione tributaria, con una propria liquidazione dell'imposta principale.
  • Quando viene presentata una dichiarazione integrativa, il termine biennale per la rettifica decorre dal pagamento dell'imposta principale relativa all'integrazione, anche se i beni erano già indicati nella dichiarazione originaria.
  • La dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per riaprire indefinitamente termini già scaduti rispetto alla dichiarazione originaria; tuttavia, può essere autonomamente rettificata nei termini propri previsti dalla legge.
  • Prima di valutare la decadenza dell'Amministrazione occorre individuare la dichiarazione effettivamente rettificata e la data del pagamento dell'imposta a essa collegata.
  • La distinzione tra una vera integrazione o sostituzione, derivante da un evento rilevante ai fini della devoluzione o dell'imposta, e una semplice variazione del valore di beni già dichiarati può essere decisiva per stabilire il regime applicabile.

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