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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05757/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Dal testo emerge che i motivi riguardavano: 1) la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) il diniego delle attenuanti generiche, censurando la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello; 3) un ulteriore motivo ritenuto dalla Corte generico e non specificamente dedotto in appello. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo una censura di merito insindacabile in sede di legittimità, e il terzo inammissibile per genericità e per difetto di specificità rispetto alle doglianze formulate nel grado precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo sulla particolare tenuità del fatto, non scrutinabile il secondo perché attinente al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito sulle attenuanti generiche, e generico il terzo perché non specificamente proposto in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la concreta condotta è stata ritenuta di gravità tale da non consentirne l'applicazione.

Massime di principio

  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento della concreta gravità della condotta e non può essere censurata utilmente in cassazione se la motivazione del giudice di merito è coerente e non illogica.
  • La doglianza contro il diniego delle attenuanti generiche non è ammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito e della discrezionalità del giudice, specie se questi ha motivato richiamando la gravità del fatto e i precedenti dell'imputato.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e già veicolati nei gradi di merito: la censura proposta in modo generico o non corrispondente a quanto dedotto in appello è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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