Cassazione Civile, Ordinanza n. 16723/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda proposta da numerosi pensionati per ottenere la restituzione del contributo di solidarietà applicato dall'INPS, ai sensi dell'art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, convertito nella l. n. 214 del 2011, sulla pensione erogata a carico di un Fondo speciale nel quale erano confluite le posizioni già aperte presso il soppresso Fondo telefonici. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il prelievo nella misura in cui era calcolato sull'intero importo della pensione, affermando che il contributo dovesse gravare solo sulla differenza tra la pensione determinata secondo i parametri anteriori alla l. n. 335 del 1995 e quella che sarebbe spettata applicando i parametri dell'AGO. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, sostenendo che il contributo andasse invece applicato sull'intera quota del trattamento pensionistico maturato nelle gestioni soppresse anteriormente alla normativa di armonizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Richiamando il precedente di legittimità n. 30254 del 2022 e la successiva giurisprudenza conforme, ha affermato che il contributo di solidarietà previsto dall'art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, istituito per il quinquennio 2012-2017, è finalizzato al riequilibrio dei fondi pensionistici nei quali sono confluite le soppresse gestioni speciali e si applica sull'intera quota del trattamento pensionistico maturato nelle gestioni soppresse prima dell'introduzione della normativa di armonizzazione. Per l'effetto, la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda restitutoria originaria proposta dai pensionati. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la sopravvenienza del precedente giurisprudenziale rispetto all'introduzione della lite.
Norme richiamate
art. 24, comma 21, d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011
contributo di solidarietà
Il contributo di solidarietà istituito per il quinquennio 2012-2017 deve essere calcolato sull'intera quota del trattamento pensionistico maturato nelle gestioni speciali soppresse confluite nell'INPS, non solo sulla differenza rispetto all'AGO.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.
La Corte ha richiamato la motivazione del precedente giurisprudenziale per relationem.
art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza entro il termine previsto.
Massime di principio
- Il contributo di solidarietà previsto per il riequilibrio dei fondi pensionistici speciali va applicato sull'intera quota di pensione maturata nelle gestioni soppresse e confluite nella gestione ordinaria, quando la ratio della norma è quella di favorire l'omogeneizzazione del sistema e la sostenibilità previdenziale complessiva.
- In presenza di un precedente di legittimità specifico e conforme, la Corte può richiamarne la motivazione e darvi continuità, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito.
- Quando la questione attiene all'interpretazione di una norma previdenziale di riequilibrio, il dato decisivo è la finalità legislativa di sostenibilità del sistema e di omogeneizzazione delle gestioni, non una lettura limitativa del prelievo alla sola differenza tra trattamenti comparati.
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