Cassazione Penale, Ordinanza n. 06430/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di merito che aveva confermato la responsabilità per minaccia aggravata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di minaccia aggravata. Ha articolato tre motivi: 1) insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché sostanzialmente riproduttivo delle censure già svolte in appello e non specifico; il secondo motivo non deducibile in cassazione perché la questione non era stata previamente devoluta al giudice di appello; il terzo motivo manifestamente infondato, perché la motivazione del diniego delle attenuanti generiche era adeguata e priva di evidenti illogicità.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
a pena di inammissibilità
Le questioni non previamente dedotte con specifico motivo di appello non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.
Massime di principio
- In cassazione non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione dei motivi di appello già esaminati e disattesi, se prive di una critica argomentata specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere fatta valere in cassazione se non è stata previamente devoluta al giudice di appello, quando la questione richiede il rispetto del principio di specificità dei motivi di impugnazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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