Cassazione Civile, Ordinanza n. 21852/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato al titolare di una ricevitoria di scommesse, operante per conto di una società estera che raccoglieva scommesse senza concessione, un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2009, con interessi e sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso solo quanto alle sanzioni. In appello la commissione tributaria regionale aveva rigettato l'impugnazione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi; il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico, perché la Corte definisce il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. L'Agenzia, con memoria, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere perché, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, aveva annullato in autotutela l'atto impositivo limitatamente alla posizione del ricorrente.
La decisione
La Corte ha rilevato che, essendo intervenuto l'annullamento in autotutela della pretesa fiscale nei confronti del ricorrente, la controversia era venuta meno. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo non più attuale la decisione di merito e inidonea a regolare il rapporto tra le parti. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, valorizzando il fatto che l'annullamento è intervenuto a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale intervenuta in corso di causa.
Norme richiamate
richiamato in relazione al deposito delle memorie nel procedimento camerale
Sentenza Corte costituzionale n. 27/2018
indicata come presupposto dell'annullamento in autotutela della pretesa fiscale
imposta unica sulle scommesse
tributo oggetto dell'avviso di accertamento contestato
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impositivo impugnato, viene meno l'oggetto della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, poiché la decisione di merito non è più idonea a regolare il rapporto tra le parti.
- Se l'annullamento in autotutela è conseguenza di un mutamento sopravvenuto del quadro normativo o giurisprudenziale intervenuto in corso di causa, è legittima la compensazione integrale delle spese di lite.
- La memoria depositata in cassazione è inammissibile se è riferita a un soggetto diverso dalla parte processuale costituita nel giudizio.
Come è indicizzato
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