Cassazione Penale, Ordinanza n. 21051/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 385 c.p., sostenendo l'insussistenza del dolo di evasione e la scarsa offensività della condotta; con il secondo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione per omessa o inadeguata valutazione dell'elemento soggettivo del reato; con il terzo motivo ha lamentato la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e il vizio motivazionale sul punto. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché, sotto la formale deduzione di vizi di legittimità, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, poiché la questione era già stata devoluta al giudice di appello e da questi disattesa con motivazione ritenuta congrua e immune da vizi di legittimità.
Norme richiamate
La censura sull'evasione è stata ritenuta non scrutinabile perché i motivi non evidenziavano un vizio di legittimità, ma solo una richiesta di rivalutazione del fatto e del dolo.
La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non censurabile in quanto la questione era già stata esaminata e disattesa in appello con motivazione congrua.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sotto la veste formale di violazione di legge o vizio di motivazione.
- Le censure sull'elemento soggettivo del reato sono inammissibili quando mirano, in sostanza, a una diversa ricostruzione del fatto storico compiuta dai giudici di merito.
- La deduzione del vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con la decisione impugnata; è inammissibile il motivo generico o ripetitivo che non si misuri con le ragioni già esposte dal giudice di merito.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se ripropone questioni già valutate e disattese con motivazione non illogica o incongrua.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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