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Sentenza

Sentenza n. 6273/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202600616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale dell’indennità di trasferimento e accertato il diritto dei dipendenti alla relativa corresponsione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I dipendenti, vincitori di un concorso interno per titoli e del connesso corso per la nomina alla qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, avevano impugnato il diniego del Ministero della Giustizia alla richiesta di indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001. Il TAR aveva accolto il ricorso, qualificando l’assegnazione a una sede diversa da quella precedente come trasferimento d’autorità. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo violazione ed erronea interpretazione della disciplina sull’indennità di trasferimento, insussistenza dei relativi presupposti, erronea qualificazione della movimentazione come trasferimento d’autorità anziché come prima assegnazione e violazione dell’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 443/1992. L’amministrazione ha inoltre sostenuto che la partecipazione volontaria al concorso e il consenso degli interessati impedissero il riconoscimento dell’indennità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’unico motivo di appello e confermato la sentenza del TAR. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 1/2016, ha individuato gli elementi costitutivi del diritto all’indennità di trasferimento nel provvedimento di trasferimento d’ufficio, nella distanza superiore a dieci chilometri tra la vecchia e la nuova sede e nell’ubicazione delle sedi in comuni diversi. La qualificazione come trasferimento d’autorità dipende tuttavia soprattutto dalla finalità perseguita, ossia dal soddisfacimento prioritario dell’interesse pubblico alla migliore organizzazione dell’amministrazione, e non dalle modalità della movimentazione né dall’eventuale consenso o gradimento del dipendente. L’assegnazione conseguente al superamento di un concorso o corso riservato, o parzialmente riservato, al personale già in servizio costituisce trasferimento e non prima assegnazione quando non vi sia soluzione di continuità nel rapporto e comporti l’attribuzione di funzioni superiori, differenti o di maggiore responsabilità. Nel caso concreto, gli interessati erano stati assegnati a sedi diverse dopo il superamento di un concorso interno e del relativo corso di progressione in carriera; la continuità del rapporto risultava confermata dalla posizione di aspettativa durante il corso e dalla continuità assistenziale e previdenziale. La domanda volontaria di partecipazione al concorso non escludeva la natura autoritativa del trasferimento, poiché l’assegnazione rispondeva comunque all’interesse dell’amministrazione alla copertura di funzioni superiori e diverse. Spese integralmente compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, l. n. 86/2001

    La disposizione fonda il diritto all’indennità di trasferimento quando ricorrono i presupposti del trasferimento d’autorità; nel caso concreto l’assegnazione successiva a concorso interno è stata qualificata come trasferimento d’autorità.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. n. 95/2017

    Disciplina il concorso interno per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, il cui superamento ha determinato l’assegnazione dei dipendenti a nuove sedi.

  • art. 26, comma 2, d.lgs. n. 443/1992

    La disposizione è stata invocata dal Ministero, ma il relativo motivo d’appello è stato ritenuto infondato alla luce della qualificazione sostanziale dell’assegnazione come trasferimento d’autorità.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferimento, gli elementi costitutivi del diritto sono un provvedimento di trasferimento d’ufficio, una distanza superiore a dieci chilometri tra la vecchia e la nuova sede e l’ubicazione delle sedi in comuni diversi.
  • La natura di trasferimento d’autorità si determina principalmente in base alla finalità perseguita dalla movimentazione, individuata nel soddisfacimento prioritario dell’interesse pubblico alla migliore organizzazione dell’amministrazione, e non in base al solo consenso o gradimento manifestato dal dipendente.
  • L’assegnazione a una sede diversa conseguente al superamento di un concorso o corso riservato al personale già in servizio integra un trasferimento, e non una prima assegnazione, quando non vi sia soluzione di continuità nel rapporto di servizio e siano attribuite funzioni superiori, differenti o di maggiore responsabilità.
  • La partecipazione volontaria a un concorso interno e l’eventuale consenso del dipendente non escludono la natura d’autorità del trasferimento quando l’assegnazione risponde, in via prevalente, all’esigenza organizzativa dell’amministrazione di coprire funzioni superiori o diverse.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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