Sentenza del 02/09/2024 n. 23510 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Con atto del 15 maggio 2017, registrato il 16 maggio 2017, i soci C.C., D.D. ed E.E. cedettero a HBG Connex S.p.A. l’intera partecipazione nella Napoli Bingo S.r.l. per 1.000.000 euro, versando l’imposta di registro in misura fissa. Con avviso notificato il 14 settembre 2017, l’Agenzia riqualificò l’operazione, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986, come cessione d’azienda e richiese 29.400 euro d’imposta proporzionale, oltre alle sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Campania accolse l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la cessione totalitaria delle quote avesse la funzione economico-sociale di trasferire l’azienda. HBG Connex ricorse per cassazione con otto motivi, contestando, tra l’altro, la motivazione e la legittimità della riqualificazione alla luce della normativa nazionale e delle direttive UE, nonché l’omessa pronuncia e la compatibilità dell’imposta proporzionale con il diritto europeo. Nel corso del giudizio la società ha inoltre invocato il giudicato formatosi in una causa relativa alla stessa pretesa fiscale, promossa dai soci cedenti, coobbligati solidali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso senza esaminare nel merito i singoli motivi, perché assorbente è risultato il giudicato esterno formatosi sulla medesima pretesa nei confronti dei soci coobbligati. Ha ritenuto applicabili anche a HBG Connex gli effetti favorevoli della decisione definitiva, poiché il giudicato era stato ritualmente invocato, non risultava un precedente giudicato nella controversia della società e la statuizione non si fondava su ragioni personali dei soci. La pronuncia che aveva annullato la pretesa nei confronti dei soci aveva escluso che, alla luce del novellato art. 20 del D.P.R. 131/1986, la cessione delle quote fosse riqualificabile come cessione d’azienda. La Cassazione ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale, deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della società e annullato l’avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni. Spese dell’intero giudizio compensate.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), nel testo novellato
avendo questa Corte, con la menzionata pronuncia, ritenuto che le predette cessioni di quote societarie non fossero riqualificabili, alla luce del novellato art. 20 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come cessione di azienda.
Nel caso deciso, la cessione delle quote sociali non può essere riqualificata come cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro. La Corte applica questa conclusione già raggiunta nel giudicato relativo ai coobbligati, senza svolgere un autonomo esame dei motivi di merito.
la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez. T., 26 novembre 2013, n. 26008 ed innumerevoli altre) ritiene applicabile l'art. 1306 cod. civ. anche nel giudizio tributario, facendo prevalere l'effetto del giudicato esterno (riguardante un condebitore) sull'avviso di accertamento, alle seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata; 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale.
Il condebitore solidale può opporre nel giudizio tributario il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, se la decisione è definitiva, la propria posizione non è già coperta da giudicato, l’eccezione è tempestiva e la decisione non dipende da ragioni personali dell’altro debitore.
In tale direzione, si è pure chiarito che, in deroga all'art. 2909 cod. civ., ai sensi del quale la sentenza fa stato solo tra le parti e i rispettivi eredi o aventi causa, l'art. 1036, comma 2, cod. civ. consente ai debitori che non hanno partecipato al processo promosso da condebitore di opporre la sentenza favorevole a quest'ultimo al creditore, salvo che la sentenza sia fondata su ragioni personali del condebitore.
Pur essendo normalmente limitata alle parti, l’efficacia della sentenza può essere invocata dal condebitore solidale rimasto estraneo al primo giudizio nei limiti previsti per la solidarietà, purché la decisione favorevole non sia fondata su motivi personali.
l'art. 1036, comma 2, cod. civ. consente ai debitori che non hanno partecipato al processo promosso da condebitore di opporre la sentenza favorevole a quest'ultimo al creditore, salvo che la sentenza sia fondata su ragioni personali del condebitore.
La disposizione consente al debitore solidale non intervenuto nel processo di avvalersi della sentenza favorevole resa a vantaggio di un altro coobbligato, con l’eccezione delle decisioni fondate su ragioni personali.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, una decisione definitiva che annulla un atto impositivo notificato a più coobbligati solidali può essere invocata anche da un altro coobbligato che abbia impugnato lo stesso atto in un giudizio ancora pendente.
- Per avvalersi del giudicato favorevole altrui, il contribuente deve verificare che la decisione sia passata in giudicato, che la propria posizione non sia già stata definita con giudicato, che l’eccezione sia tempestiva e che la decisione non si basi su ragioni personali del coobbligato che l’ha ottenuta.
- Quando ricorrono tali condizioni, il giudice può definire la controversia sulla base del giudicato esterno, senza esaminare gli ulteriori motivi di ricorso; l’atto impositivo va annullato se la decisione definitiva ha escluso la pretesa comune.
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