Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24319/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto aggravato; la Corte non è entrata nel merito delle doglianze sulla pena sostitutiva e sulla continuazione, reputandole manifestamente infondate.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la denunciata violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; dall'altro, il diniego della continuazione con altro reato oggetto di condanna in diverso procedimento. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza possibilità di rivalutare il merito o la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava errori giuridici né vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione rilevante in cassazione è circoscritto alla presenza di un apparato argomentativo logico; non consente una rivalutazione delle acquisizioni processuali o del merito della decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074

    Richiamata per affermare che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato al controllo dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza verifica della corrispondenza alle risultanze processuali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza impugnata è limitato alla verifica della sua esistenza, logicità e coerenza interna, non potendo la Corte di cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Le censure che si limitano a sollecitare una diversa lettura delle prove o delle circostanze già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili quando la motivazione impugnata sia immune da errori giuridici e da vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • La richiesta di pena sostitutiva o di riconoscimento della continuazione, se già motivatamente disattesa nei gradi di merito, non può essere riesaminata in cassazione come mero dissenso valutativo, in assenza di un concreto vizio di legge o di motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.