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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05386/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di divisione endoesecutiva relativo a un immobile pignorato in comproprietà. Il giudice dell'esecuzione aveva disposto la divisione dei diritti residui staggiti e fissato termine per la notifica dell'ordinanza ai comproprietari non presenti. Nel giudizio di merito, il tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda di divisione ritenendo tardiva la notificazione dell'ordinanza e applicando la sospensione feriale dei termini; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 618 c.p.c., come se si trattasse di opposizione agli atti esecutivi. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 601, 618, 623, 627 e 342 c.p.c., oltre agli artt. 295 e 297 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata avesse errato nel qualificare il giudizio di divisione come opposizione esecutiva, mentre si trattava di un autonomo giudizio cognitivo di scioglimento della comunione, impugnabile con appello; ha inoltre contestato l'applicazione della disciplina della sospensione feriale nel giudizio divisorio. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriori violazioni delle medesime norme, nonché degli artt. 101 e 342 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse correttamente gestito il contraddittorio e avesse qualificato la controversia come inammissibile senza confrontarsi con la natura non distributiva della lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati, pur inserito funzionalmente nel procedimento esecutivo, costituisce un autonomo procedimento di scioglimento della comunione con natura incidentale di cognizione. Ne deriva che la pronuncia del giudice sulla divisione è impugnabile con appello e non con i rimedi propri dell'opposizione esecutiva. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Potenza e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, per il riesame dell'impugnazione nel merito, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 601 c.p.c.

    richiamato per la disciplina del pignoramento e della divisione dei beni indivisi nell'espropriazione forzata; la Corte lo legge nel senso che la divisione endoesecutiva non si confonde con la fase esecutiva in senso stretto.

  • art. 618 c.p.c.

    non è la norma che regola l'impugnazione della pronuncia sulla divisione; vale per le opposizioni esecutive, non per la sentenza resa sullo scioglimento della comunione.

  • art. 623 c.p.c.

    richiamato insieme alle altre disposizioni dell'esecuzione forzata, ma non applicabile alla qualificazione del rimedio impugnatorio nel caso di specie.

  • art. 627 c.p.c.

    citato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della qualificazione processuale operata dalla Corte territoriale.

  • art. 342 c.p.c.

    invocato in relazione all'ammissibilità dell'appello; la Corte lo considera nel contesto dell'erronea declaratoria di inammissibilità del gravame.

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla sospensione del processo; la Corte non affronta il profilo perché assorbito o comunque superato dalla diversa qualificazione del giudizio.

  • art. 297 c.p.c.

    citato dalla ricorrente in collegamento con la sospensione del processo; non costituisce il fondamento decisivo della soluzione adottata.

  • art. 785 c.p.c.

    richiamato per affermare che l'ordinanza che dispone la divisione conclude la fase dichiarativa del giudizio divisorio.

  • art. 789, comma 3, c.p.c.

    richiamato per affermare che solo l'ordinanza non impugnabile emessa in tale fase ha efficacia di giudicato.

  • art. 617 c.p.c.

    indicato come rimedio esperibile avverso la parte dell'ordinanza che attiene alle modalità dell'incanto, non contro la decisione sulla divisione.

  • art. 111 Cost.

    escluso come rimedio impugnatorio, perché la sentenza era suscettibile di appello.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per lamentare la mancata attivazione del contraddittorio sulla diversa qualificazione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati ha natura di procedimento incidentale di cognizione autonomo rispetto alla fase esecutiva, pur essendo funzionalmente collegato all'espropriazione forzata.
  • La pronuncia che definisce la fase dichiarativa del giudizio divisorio e decide sullo scioglimento della comunione è impugnabile con l'appello ordinario; non può essere trattata come sentenza resa in opposizione esecutiva ai fini della scelta del mezzo di impugnazione.
  • L'ordinanza che dispone la divisione non coincide con un atto del procedimento di vendita o dell'esecuzione in senso stretto: la parte concernente le modalità dell'incanto è eventualmente aggredibile con opposizione agli atti esecutivi, mentre la statuizione sulla divisione segue il regime impugnatorio proprio della cognizione.
  • Quando il giudice di merito qualifica erroneamente come inammissibile l'appello proposto avverso una decisione sulla divisione endoesecutiva, la sentenza va cassata con rinvio per l'esame del gravame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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