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Sentenza

Sentenza n. 3441/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202500760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro un’ordinanza comunale di demolizione relativa a tre manufatti edificati senza titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione di tre manufatti abusivi, realizzati in assenza di titolo edilizio e situati in area gravata da vincolo paesaggistico e sismico. In primo grado era stato rappresentato che, nel 2004, erano state presentate quattro domande di condono edilizio, respinte dal Comune con altrettanti dinieghi allora impugnati, nonché che il Comune aveva avviato un procedimento di pianificazione urbanistica finalizzato al recupero dei nuclei edilizi abusivi, nel quale sarebbe stata ricompresa anche l’area interessata. Gli appellanti hanno dedotto il difetto di motivazione dell’ordinanza, per non avere adeguatamente considerato la pendenza dei giudizi sui dinieghi di condono e la pregressa attività amministrativa; la contraddittorietà e manifesta irragionevolezza dell’ordine di demolizione rispetto alle sopravvenute scelte urbanistiche comunali di recupero dell’insediamento spontaneo; l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto carenti di interesse le censure relative alla futura acquisizione gratuita dei manufatti ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001. È stato inoltre chiesto il rinvio della trattazione dell’appello in attesa della conclusione dell’iter di approvazione del nuovo strumento urbanistico, così da consentire l’eventuale presentazione di un’istanza di accertamento di conformità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di rinvio, rilevando che il procedimento di approvazione del nuovo strumento urbanistico, ancora non concluso e fermo a una fase preliminare, non costituisce una questione pregiudiziale rispetto agli atti repressivi degli abusi edilizi. La futura eventuale presentazione di un’istanza di accertamento di conformità riguarda una fase successiva e meramente eventuale. Nel merito, ha ritenuto infondata la censura di difetto di motivazione: l’ordinanza descriveva puntualmente i tre manufatti abusivi, indicava l’assenza del titolo edilizio e richiamava i numerosi sopralluoghi, provvedimenti inibitori e ripristinatori già adottati dal Comune, nonché la prosecuzione dei lavori nonostante tali interventi. Il provvedimento dava inoltre conto della pendenza dei ricorsi contro i dinieghi di condono. È stata esclusa anche la contraddittorietà tra l’ordine di demolizione e il procedimento di pianificazione volto al recupero dei nuclei spontanei: il piano urbanistico e la repressione dell’abuso edilizio operano su piani distinti e autonomi, mentre la legittimità dell’ordinanza deve essere valutata secondo il quadro giuridico e fattuale esistente al momento della sua adozione, in applicazione del principio tempus regit actum. L’ordine di demolizione, adottato prima dell’avvio dell’iter urbanistico, è stato qualificato come atto doveroso e vincolato. La censura relativa all’acquisizione gratuita è stata dichiarata inammissibile: l’acquisizione deve essere formalizzata con un autonomo atto, contro il quale potranno essere dedotte le relative doglianze; non sussiste un vuoto di tutela, poiché gli interessati possono impugnare l’ordinanza di demolizione e successivamente l’atto di acquisizione. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Nulla è stato disposto sulle spese dell’appello, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area deve essere formalizzata mediante uno specifico atto successivo all’inottemperanza all’ordine di demolizione; le relative censure devono essere rivolte contro tale atto, senza che ciò determini un vuoto di tutela.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • art. 32 l.r. Lazio 38/1999

    Richiamato in relazione al Documento Preliminare di Indirizzo preordinato all’avvio della redazione del nuovo strumento urbanistico comunale.

  • l.r. Lazio 28/1980

    Richiamata quale possibile disciplina per il recupero dei nuclei abusivi una volta completato l’iter di approvazione dello strumento urbanistico; tale eventualità non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione già adottato.

Massime di principio

  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in base al quadro giuridico e fattuale esistente al momento della sua adozione; le sopravvenute scelte di pianificazione urbanistica non incidono, di regola, sulla legittimità originaria di un ordine di demolizione.
  • Il procedimento urbanistico finalizzato al recupero di insediamenti abusivi, finché non si sia concluso con l’approvazione di uno strumento definitivo, non costituisce un presupposto pregiudiziale né impedisce l’esercizio del potere repressivo edilizio.
  • L’ordine di demolizione di opere realizzate senza titolo edilizio ha natura doverosa e vincolata; è adeguatamente motivato mediante la puntuale descrizione degli abusi, l’indicazione dell’assenza del titolo e dei profili di violazione, senza necessità di una specifica ponderazione di interessi ulteriore rispetto a quella risultante dalla repressione dell’abuso.
  • La pendenza di impugnazioni contro dinieghi di condono non impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione quando l’amministrazione dia conto della situazione procedimentale e non risulti intervenuto un titolo di sanatoria.
  • Le contestazioni relative all’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001 devono essere proposte contro l’apposito provvedimento con cui l’acquisizione viene formalizzata; la natura non costitutiva dell’atto non elimina la possibilità di tutela giurisdizionale contro l’ordinanza di demolizione e contro il successivo atto acquisitivo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPiani regolatori e varianti
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrere

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