Sentenza del 14/05/2019 n. 1552 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Interpello disapplicativo dichiarato inammissibile per genericità della domanda - Impugnabilità - Non sussiste - Provvedimento di diniego di disapplicazione di norme antielusive - Impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'inammissibilità dell'interpello disapplicativo dichiarata dall'Agenzia delle Entrate per genericità della domanda e per mancanza di documentazione ritenuta valida. Chiedeva, in sostanza, di poter impugnare tale determinazione, sostenendo che l'Amministrazione avesse inciso sulla propria posizione tributaria.
La decisione
La sentenza ha ritenuto non impugnabile la dichiarazione di inammissibilità dell'interpello, poiché l'Amministrazione non aveva esaminato nel merito il rapporto tributario né valutato concretamente le ragioni del contribuente. Diversamente, è stato affermato che sarebbe impugnabile un provvedimento di diniego della disapplicazione di norme antielusive, poiché tale atto presuppone un esame sostanziale e costituisce un vero e proprio provvedimento decisorio dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973
Interpello disapplicativo
La norma consente al contribuente di chiedere la disapplicazione di disposizioni antielusive quando dimostri che, nel caso concreto, non possono verificarsi gli effetti elusivi presi di mira dalla disciplina.
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità di un interpello per genericità, incompletezza o carenza documentale, senza esame del merito della posizione fiscale, di regola non è impugnabile, perché non contiene una decisione sostanziale sul rapporto tributario.
- Il diniego espresso dopo una valutazione concreta delle circostanze e delle ragioni del contribuente è invece impugnabile, poiché rappresenta una determinazione amministrativa sul merito della richiesta.
- Per distinguere tra atto non impugnabile e atto impugnabile occorre verificare se l'Amministrazione si sia limitata a rilevare un vizio formale dell'istanza oppure abbia valutato la spettanza della disapplicazione richiesta.
- La completezza, specificità e adeguatezza della documentazione presentata nell'interpello sono essenziali per evitare che la richiesta venga dichiarata inammissibile senza un esame nel merito.
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