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Ordinanza

Ordinanza n. 1830/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, che aveva deciso il ricorso contro un’informativa interdittiva antimafia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto appello cautelare contro la sentenza del TAR Calabria - Catanzaro concernente un’informativa interdittiva antimafia. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di appello, limitandosi a rilevare che essi dovranno essere esaminati approfonditamente nella sede di merito. In questa fase l’appellante ha chiesto la sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che i motivi di appello richiedano un esame approfondito incompatibile con la decisione definitiva in sede cautelare. Quanto al periculum in mora, ha effettuato il bilanciamento degli interessi contrapposti e ha ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze dell’appellante mediante la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi accolto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, fissando l’udienza di merito al 12 novembre 2026. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito; tale soluzione è stata ritenuta adeguata nel bilanciamento degli interessi contrapposti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità dell’appellante a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, quando i motivi richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare l’esame pieno alla sede di merito, assicurando intanto la tutela cautelare mediante la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La tutela cautelare può essere accordata attraverso la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, anche nei sensi e nei limiti individuati dal giudice in relazione al concreto bilanciamento tra le esigenze dell’appellante e gli interessi pubblici e privati contrapposti.
  • In materia di informativa interdittiva antimafia, la valutazione cautelare non anticipa la decisione di merito quando la fondatezza dei motivi d’appello necessita di un esame approfondito.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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