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Sentenza

Sentenza n. 159/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento della comunicazione dell’11 giugno 2021 del Consiglio della Classe 5^ F Sez. F del Liceo delle Scienze Umane – Economico Sociale sullo scrutinio finale con la quale è stata sancita la non ammissione all’esame di stato della ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti ovvero conseguenti, anche non conosciuti, in quanto illegittimi sotto molteplici pro-fili, come di seguito illustrati.

Giustizia amministrativa202100249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e della conseguente mancanza di interesse attuale alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione dello scrutinio finale recante la non ammissione all'esame di Stato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (istituzioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa ha impugnato la comunicazione dell'11 giugno 2021 del Consiglio della classe 5^ F del Liceo delle Scienze Umane – Economico Sociale, con la quale era stata disposta la sua non ammissione all'esame di Stato, nonché gli atti presupposti e conseguenti, deducendo molteplici profili di illegittimità. Nel corso del giudizio, con nota del 4 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina della decisione in forma semplificata e della definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell'interesse attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando tale perdita sia dichiarata espressamente dalla parte ricorrente nel corso del giudizio.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate qualora il giudice lo ritenga giustificato dalle circostanze del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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