Cassazione Civile, Ordinanza n. 35177/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace di Napoli che aveva respinto il suo ricorso contro il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Con l'unico motivo ha denunciato la violazione dell'art. 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione, sostenendo che il giudice di merito avesse rigettato l'eccezione di inespellibilità senza valutare le deduzioni relative, da un lato, alla presenza di violazioni dei diritti umani in Ghana, Paese di rimpatrio, e, dall'altro, al suo radicamento in Italia. La Prefettura intimata non ha svolto attività difensiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Ha osservato che il giudice dell'impugnazione del provvedimento espulsivo deve verificare le cause ostative dedotte, ma ha anche chiarito che, quando il diniego di protezione internazionale è già stato esaminato dalla competente Commissione Territoriale e non è stato impugnato, il giudice dell'espulsione non è tenuto a rivalutare i fatti già dedotti e può considerare solo fatti sopravvenuti o non conosciuti. Poiché il ricorrente non ha indicato che le circostanze invocate fossero estranee a quelle esaminate dalla Commissione, la censura è stata dichiarata inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, per difetto di difesa dell'intimata.
Norme richiamate
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
il divieto di espulsione impone al giudice dell'impugnazione di verificare le cause ostative dedotte; tuttavia, se il diniego di protezione internazionale è già stato definito dalla Commissione e non impugnato, non si devono riesaminare i fatti già esaminati, salvo fatti sopravvenuti o non conosciuti.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'espulsione il giudice deve verificare le cause ostative dedotte dall'interessato, ma la verifica è limitata al materiale fattuale rilevante e non può trasformarsi in una nuova valutazione di questioni già definite in sede di protezione internazionale.
- Il mancato utilizzo dei mezzi di impugnazione contro il diniego di protezione internazionale preclude di riproporre nel giudizio contro l'espulsione fatti già dedotti e già esaminati dalla Commissione territoriale; sono invece scrutinabili solo fatti sopravvenuti o non conosciuti.
- Quando il ricorrente censura l'omessa valutazione di cause ostative all'espulsione, deve indicare specificamente che tali circostanze non erano state già esaminate nella procedura di protezione internazionale; in difetto, la doglianza è inammissibile.
Come è indicizzato
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