Sentenza n. 4833/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 22123/2024, resa tra le parti, .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la revoca ministeriale dell’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi con numerazione LCN 122 e dichiarato illegittima la successiva riassegnazione della numerazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e operatore radiotelevisivo)
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che, accogliendo il primo motivo del ricorso proposto dalla società titolare originaria del titolo, aveva annullato la determinazione ministeriale del 27 ottobre 2023, comunicata con nota prot. 0209938, con cui era stata revocata l’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi con numerazione automatica LCN 122, nonché il successivo provvedimento di riassegnazione della numerazione alla società appellante. Nel giudizio di appello il Ministero ha proposto appello incidentale. Nelle more, l’appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, cui ha aderito la società originaria ricorrente. È emerso inoltre che la società originaria ricorrente è rientrata nella piena disponibilità del titolo autorizzatorio e che il Ministero ha confermato le disposizioni della precedente determina autorizzatoria del 4 ottobre 2022, oggetto della revoca annullata dal TAR. La società appellante, già titolare di un’autorizzazione FSMA e della numerazione LCN 122, è divenuta successore a titolo particolare anche del provvedimento relativo al titolo e alla numerazione originariamente assegnati alla società appellata, già volturati dal Ministero, nell’ambito di un più ampio regolamento di interessi tra le società.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e, conseguentemente, ha annullato la sentenza del TAR impugnata. La conferma ministeriale dell’autorizzazione originaria e il rientro della società originaria nella piena disponibilità del titolo hanno consolidato in modo autonomo, stabile e non subordinato all’esito del giudizio l’assetto degli interessi relativo alla numerazione LCN 122. Tali sopravvenienze hanno superato la revoca oggetto del contenzioso, facendo venir meno l’interesse attuale e concreto a una pronuncia sul merito sia del ricorso originario sia dell’appello principale. È stato dichiarato improcedibile anche l’appello incidentale del Ministero, non sussistendo un interesse attuale a contestare la validità di un’autorizzazione ormai confermata. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando una pronuncia di merito non è più concretamente utile alle parti.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile quando, per effetto di sopravvenienze, viene meno un interesse attuale e concreto a una pronuncia di merito, perché l’assetto degli interessi è stato autonomamente e stabilmente consolidato dall’amministrazione o dalle parti.
- La conferma, nelle more del giudizio, del titolo autorizzatorio già oggetto di revoca può superare gli effetti della revoca contestata e rendere improcedibile il ricorso, quando la nuova situazione giuridica non dipende più dall’esito del processo.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può riguardare anche l’appello incidentale dell’amministrazione, se l’atto autorizzatorio controverso è stato confermato e una pronuncia sul merito non produrrebbe alcuna utilità attuale.
- Quando il ricorso di primo grado è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice d’appello annulla la sentenza di merito impugnata e dichiara improcedibile il ricorso originario, anziché confermare o riformare la decisione nel merito.
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