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Ordinanza

Ordinanza n. 2808/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto n. 4102 dell’11 novembre 2025, notificato in pari data, con il quale il Ministero dell’Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l’esclusione del sig. -OMISSIS- dal concorso volto all’assunzione di 350 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - del verbale n. 27 del 27 ottobre 2025, siccome menzionato nel decreto suindicato, con cui la commissione ha ritenuto la <<Malattia di crohn ileo-colica in trattamento farmacologico, sottoposta a resezione ileociecale, Iperkaliemia in follow-up nefrologico>> quale causa di esclusione ai sensi e per l’effetto del decreto del 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, c. 4, allegato A, punto 13; - in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica ed ogni atto correlato, laddove risulti - comunque - lesivo dell’interesse del sig. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco, disposta per condizioni patologiche ritenute incompatibili con l'impiego

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che, in sede di scorrimento della graduatoria, ne ha disposto l'esclusione dal concorso, nonché il verbale della commissione medica e gli atti connessi. L'esclusione è stata motivata dalla diagnosi di malattia di Crohn ileo-colica in trattamento farmacologico, pregressa resezione ileo-ciecale e iperkaliemia in follow-up nefrologico, ritenute riconducibili alla causa di esclusione prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 4, allegato A, punto 13. Il ricorrente ha denunciato l'erroneità del giudizio amministrativo, sostenendo l'assenza di rilevanti alterazioni anatomo-funzionali dell'apparato digerente, come attestato anche da una struttura ospedaliera specialistica.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione dovrà accertare se il ricorrente presenti infermità o imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome che, per natura, sede e grado, comportino rilevanti alterazioni anatomo-funzionali e, più in generale, se il quadro clinico sia incompatibile con l'impiego nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'incarico è stato affidato al direttore del Centro Malattie Apparato Digerente del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con facoltà di delega a medico dipendente particolarmente qualificato. Sono stati fissati termini per l'esecuzione dell'accertamento, il deposito della relazione e la partecipazione dei consulenti medici di fiducia del ricorrente. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. La decisione sulla domanda cautelare e sulle spese è stata rinviata: le spese sono state riservate al definitivo e la prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 21 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 4, allegato A, punto 13, d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome… che per natura, sede e grado comportano rilevanti alterazioni anatomo-funzionali

    La disposizione costituisce il parametro medico-legale in base al quale deve essere verificata l'incidenza delle patologie del candidato sull'idoneità all'impiego nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione della verificazione.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., per autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per disciplinare le modalità della notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'affidamento e lo svolgimento della verificazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando l'esclusione da un concorso per l'accesso a un impiego operativo è fondata su una valutazione medico-legale contestata e il parametro normativo richiede di accertare la rilevanza delle alterazioni anatomo-funzionali e l'effettiva compatibilità con le mansioni, il giudice può disporre una verificazione affidata a una struttura o a un esperto particolarmente qualificato, prima di decidere sulla legittimità dell'esclusione.
  • Nel giudizio contro l'esclusione da una procedura concorsuale, qualora siano individuabili come controinteressati tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti e autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione.
  • La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio tecnico delle parti: i consulenti medici di fiducia possono partecipare all'incombente, purché siano previamente informati del luogo e della data dell'accertamento.
  • La diffusione di un provvedimento giudiziario contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute impone l'oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie delle persone interessate, nei limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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