Sentenza del 09/06/2020 n. 1518 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, Liquidazione e Controlli - Avviso di accertamento - Osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Mancata menzione - Nullità dell'atto impositivo - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e IVA perché non menzionava le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, deducendo che tale omissione comportasse la nullità dell'atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta: l'avviso di accertamento non è nullo per il solo fatto che non riporti le osservazioni del contribuente. L'Amministrazione deve valutarle, ma non è tenuta a esplicitare nell'atto impositivo la valutazione svolta. La nullità opera soltanto se è espressamente prevista dalla legge oppure se l'irregolarità lede specifici diritti o garanzie in modo tale da impedire all'atto di produrre effetti. Il testo fornito non indica giudice, grado, date, importi o statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000
l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo.
Le osservazioni del contribuente devono essere considerate dall'Amministrazione, ma l'avviso non deve necessariamente dar conto in modo espresso della valutazione svolta.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000
la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto.
La nullità dell'atto non discende automaticamente da ogni irregolarità formale: occorre una previsione legislativa espressa oppure una lesione qualificata di diritti o garanzie che impedisca all'atto di produrre effetti.
Massime di principio
- La mancata menzione, nell'avviso di accertamento, delle osservazioni presentate dopo il contraddittorio non comporta di per sé la nullità dell'atto.
- Resta necessario che l'Amministrazione valuti effettivamente le osservazioni; la decisione esclude però che debba sempre esplicitare tale valutazione nell'avviso.
- Per ottenere la nullità per un vizio formale occorre individuare una norma che la preveda espressamente oppure dimostrare una lesione concreta di specifici diritti o garanzie, idonea a impedire all'atto di produrre effetti.
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