Ordinanza n. 206/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del “Provvedimento di diniego definitivo, relativamente alla SCIA per l’avvio di esercizio di vicinato presentata in data 09.12.2025, prot. n. 33712” del Comune di Sirmione, Area Vigilanza - Ufficio Suap, Protocollo n.0007922/2026 del 23/03/2026, comunicato alla società ricorrente con p.e.c. in data 23/03/2026, con il quale si dispone che “l’attività non può essere intrapresa e che l’eventuale esercizio della stessa, in assenza di titolo o in violazione del presente diniego, comporterà l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge”, e, per quanto occorrer possa, dell’art.16, 1° comma, dei “Criteri Comunali” approvati con delibera del C.C. di Sirmione n. 56 del 30/11/2021. - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, precedente, conseguente e comunque connesso, ancorché allo stato ignoto alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo relativo alla SCIA per l'avvio di un esercizio di vicinato nel settore alimentare e non alimentare
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego definitivo adottato dal SUAP del Comune di Sirmione in relazione alla SCIA presentata per l'avvio di un esercizio di vicinato in Via Santa Maria Maggiore n. 8. Il diniego si fonda sul regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 30 novembre 2021, che per l'Ambito 01 vieterebbe l'insediamento di nuove attività del settore merceologico alimentare. È stata inoltre impugnata, per quanto occorrer possa, la disposizione regolamentare posta a base del diniego, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Nella fase cautelare il ricorso prospetta, in sostanza, l'illegittimità del diniego per l'applicazione di una disciplina regolamentare la cui perdurante efficacia risulta incerta alla luce dell'art. 4-bis, comma 1, della legge regionale n. 6/2010, oltre alla lesione della libertà di iniziativa economica e della concorrenza derivante dal divieto assoluto di ingresso sul mercato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego. In sede di esame sommario, il Collegio ha ritenuto incerta la perdurante efficacia del regolamento comunale posto a fondamento del provvedimento, alla luce dell'art. 4-bis, comma 1, della legge regionale n. 6/2010, riservando ogni approfondimento alla fase di merito. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché l'impossibilità assoluta per l'operatore economico di entrare nel mercato non appare giustificata, nel bilanciamento degli interessi, da necessarie esigenze imperative di interesse generale idonee a legittimare la compressione dell'esercizio dell'attività economica e della concorrenza. La trattazione di merito è stata fissata per il 19 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa per la domanda e la decisione cautelare.
art. 4-bis, comma 1, l.r. n. 6/2010
Rilevante per valutare la perdurante efficacia del regolamento comunale posto a fondamento del diniego; il TAR ha ritenuto tale efficacia incerta in sede cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'incertezza sulla perdurante efficacia della disciplina regolamentare posta a fondamento di un diniego amministrativo può integrare il fumus boni iuris, salva la verifica approfondita nella fase di merito.
- Il divieto assoluto di ingresso nel mercato imposto a un operatore economico richiede una giustificazione fondata su necessarie esigenze imperative di interesse generale; in mancanza, la misura può risultare sproporzionata rispetto alla libertà di esercizio dell'attività economica e alla tutela della concorrenza.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il pregiudizio derivante dall'impossibilità assoluta di avviare un'attività economica può integrare il periculum in mora quando la compressione dell'attività non risulti adeguatamente giustificata da interessi generali qualificati.
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