Cassazione Penale, Ordinanza n. 01486/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse congrua, non viziata da illogicità o contraddizioni e quindi insindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa per il delitto di tentato furto. Con un unico motivo ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato il diniego del beneficio.
Norme richiamate
Indicano il delitto oggetto del giudizio, qualificato come tentato furto.
Le circostanze attenuanti generiche sono rimesse alla valutazione del giudice di merito; il loro diniego, se sorretto da motivazione non illogica e coerente con le emergenze processuali, non è sindacabile in cassazione.
Corte Cost. n. 186/2000
È richiamata per fondare la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; non è invece consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del merito.
- Quando la decisione di merito espone in modo coerente le ragioni del mancato riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis c.p., la motivazione è insindacabile in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
- Le doglianze dirette esclusivamente a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito sulle attenuanti generiche non integrano un vizio deducibile in cassazione se non denunciano effettivi errori logico-giuridici.
Come è indicizzato
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