Sentenza del 23/06/2020 n. 1867 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Classamento - Revisione microzone comunali - Procedimento e motivazione specifica - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la riclassificazione catastale di massa dell'immobile, sostenendo che l'accertamento fosse insufficientemente motivato. In particolare, l'amministrazione aveva richiamato soltanto la componente posizionale, senza indicare le opere infrastrutturali e le condizioni ambientali che avrebbero migliorato la fruibilità dei beni né gli elementi relativi alla componente edilizia e alla concreta applicazione dei criteri alla singola unità.
La decisione
La riclassificazione è stata ritenuta illegittima per motivazione generica: l'amministrazione non può limitarsi a formule di stile o al riferimento alla sola componente posizionale. Deve indicare analiticamente i fattori che giustificano la revisione della microzona e dedurre e provare i parametri, i fatti determinativi e i criteri applicati alla specifica unità immobiliare. Il testo fornito non riporta ulteriori dettagli sul dispositivo, sul giudice, sulle date, sugli importi o sulle spese.
Norme richiamate
Legge n. 311/2004, art. 1, comma 335
L'amministrazione, per procedere alla riclassificazione "di massa" delle unità immobiliari ubicate nelle microzone, deve necessariamente indicare analiticamente le opere infrastrutturali e le condizioni ambientali che hanno determinato il miglioramento della fruibilità dei beni, non limitandosi a generiche affermazioni di stile.
La revisione delle classi catastali delle unità immobiliari in una microzona richiede una motivazione concreta sui mutamenti che giustificano l'intervento; non basta richiamare genericamente il miglioramento del contesto.
Massime di principio
- Nelle riclassificazioni catastali di massa basate sulla revisione di una microzona, l'atto deve illustrare in modo specifico i cambiamenti infrastrutturali e ambientali rilevanti.
- La motivazione deve spiegare anche come i criteri di revisione si applicano alla singola unità immobiliare, indicando i relativi parametri e fatti determinativi.
- Un accertamento fondato esclusivamente sulla componente posizionale, senza considerare o descrivere la componente edilizia, può risultare generico e quindi illegittimo.
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