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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00776/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'efficacia della sentenza di condanna di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità e reiterazione dei motivi, nonché sull'inammissibilità della richiesta di rivalutazione del merito e della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna per fatti qualificati come sottrazione di somme appartenenti alle persone offese. Con il primo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo ha contestato l'accertamento della responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto il secondo motivo generico e reiterativo, privo di specificità e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che la doglianza mirava impropriamente a una nuova valutazione del compendio probatorio. Il primo motivo è stato considerato parimenti inammissibile perché reiterativo dell'appello e non confrontato con le ragioni del giudice di merito, che aveva valorizzato gravità del fatto, modalità della condotta e assenza di elementi positivi. La Corte ha richiamato il principio per cui la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, censurabile solo per illogicità manifesta o mancanza di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Usato come criterio di riferimento per la graduazione della pena e per escludere che in cassazione possa essere richiesta una nuova valutazione di congruità della sanzione salvo arbitrio o illogicità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è privo di specificità e si limita a reiterare doglianze già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una rivalutazione delle prove o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
  • La censura sull'accertamento della responsabilità deve misurarsi con le rationes decidendi del giudice di merito; la mera contrapposizione di una lettura diversa del materiale probatorio non integra un valido motivo di ricorso.
  • La determinazione della pena, inclusa la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se priva di motivazione, frutto di illogicità manifesta o di arbitrio.
  • Il giudice di merito, nel commisurare la pena, non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi considerati, potendo indicare quelli ritenuti decisivi per la scelta sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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