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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14783/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

La persona sottoposta al procedimento di sorveglianza ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Ancona, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione contro il decreto del magistrato di sorveglianza con cui era stata disposta l'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione. L'inammissibilità dell'opposizione era stata fondata sulla tardività, poiché l'atto era stato presentato oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione del decreto. Nel ricorso si contestavano profili legati alla sussistenza di cause ostative all'espulsione, ma non si censurava specificamente il capo relativo alla tardività dell'opposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano manifestamente infondate perché non investivano il decisivo profilo della tardività dell'opposizione, già ritenuto dal tribunale di sorveglianza e rimasto insuperato e non contestato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, quando quest'ultima sia fondata su una autonoma e decisiva ragione processuale non specificamente censurata.
  • Le doglianze che attengono al merito o ad altri profili estranei alla ragione assorbente della decisione non valgono a superare la declaratoria di inammissibilità se resta incontestato il rilievo processuale decisivo posto a base dell'ordinanza impugnata.
  • La tardiva proposizione dell'opposizione contro un decreto del magistrato di sorveglianza determina l'inammissibilità dell'impugnazione, senza che possano essere esaminate censure relative a questioni sostanziali non precedentemente devolute in modo rituale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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