Ordinanza n. 3259/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare relativa all’inserimento con riserva nelle GPS di prima fascia per il biennio 2026/2028
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la tutela cautelare, chiedendo la riforma della decisione e l’adozione di misure idonee a consentire il loro inserimento con riserva nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio 2026/2028. La contestazione riguardava la previsione del decreto ministeriale impugnato che introduceva un termine differenziato per l’inserimento nella prima fascia delle GPS, a seconda che il titolo di specializzazione sul sostegno fosse stato conseguito in Italia oppure all’estero. Il TAR aveva ritenuto non equiparabile, ai fini cautelari, la posizione dei soggetti con titolo estero rispetto a quella dei candidati con titolo conseguito in Italia entro il 30 giugno 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di sommaria delibazione ha escluso, prima facie, l’illegittimità della previsione ministeriale che differenzia il termine per l’inserimento nella prima fascia delle GPS in base al luogo di conseguimento del titolo. Il Collegio ha ritenuto la differenziazione ragionevole e compatibile con la normativa dell’Unione europea sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche professionali, rilevando che il titolo conseguito in Italia è immediatamente valido ed efficace, mentre il titolo estero richiede un’ulteriore procedura di riconoscimento. Tale esigenza è stata considerata particolarmente rilevante in ragione della funzione svolta dai docenti di sostegno nei confronti di soggetti fragili. Non è stata quindi riconosciuta una sufficiente consistenza del fumus boni iuris per concedere le misure cautelari richieste. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
Direttiva 2005/36/CE
La disciplina europea sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce, in via prima facie, una disciplina differenziata quando il titolo estero richieda una procedura ulteriore di riconoscimento.
Massime di principio
- In sede cautelare è prima facie ragionevole differenziare i termini o le modalità di accesso a una graduatoria pubblica tra titoli conseguiti nello Stato e titoli conseguiti all’estero, quando questi ultimi siano subordinati a un’ulteriore procedura di riconoscimento.
- L’assenza di un sistema armonizzato di formazione professionale nell’Unione europea può giustificare, senza violare di per sé la libera circolazione e le regole sul riconoscimento delle qualifiche, la verifica ulteriore dei titoli esteri prima del loro pieno utilizzo nell’accesso a funzioni pubbliche.
- Nella valutazione cautelare della legittimità di requisiti professionali destinati all’insegnamento di sostegno, può assumere rilievo l’esigenza di garantire l’idoneità delle figure professionali chiamate a operare con soggetti particolarmente fragili.
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