Cassazione Civile, Ordinanza n. 32434/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia trae origine da una scrittura privata del 18 febbraio 1996, con cui i coeredi del de cuius avevano regolato la divisione dei beni ereditari e assunto l'impegno di riprodurre l'accordo in forma pubblica. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato nulla la scrittura per mancata partecipazione di tutti i condividenti. In appello la Corte territoriale ha invece ritenuto valida la scrittura, osservando che essa riguardava soltanto la comunione ereditaria del defunto e non imponeva la partecipazione di altri comproprietari estranei alla successione. La ricorrente ha impugnato in Cassazione il solo capo sulle spese di lite, lamentando violazione degli artt. 91 e 350 c.p.c.: secondo la sua prospettazione, la Corte d'appello aveva erroneamente posto le spese a suo carico e di altra appellata, considerandole soccombenti e persino contumaci, mentre esse avevano invece aderito all'appello e sostenuto la tesi della validità della scrittura; al contrario, altri appellati costituivi avevano resistito al gravame. I resistenti hanno anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, eccezione disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità e ha accolto il motivo di ricorso limitatamente alla censura sulle spese. Ha escluso che potesse essere rilevata d'ufficio una diversa nullità della scrittura, poiché la sentenza impugnata aveva già affermato la validità integrale dell'atto e la questione non era stata specificamente devoluta con impugnazione incidentale. Nel merito del motivo, ha osservato che la Corte d'appello aveva erroneamente individuato la soccombenza in capo alla ricorrente, senza considerare il reale atteggiamento processuale delle parti in secondo grado: la ricorrente e altra appellata avevano aderito alla tesi dell'appellante, mentre i controricorrenti avevano sostenuto la conferma della decisione di primo grado. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
la regolazione delle spese deve seguire la soccombenza effettiva, che va individuata in base all'esito e alla posizione processuale concretamente assunta dalle parti
richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese nel giudizio di appello
le spese di appello non possono essere poste a carico della parte la cui posizione processuale non sia effettivamente soccombente
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, la condanna alle spese richiede una corretta individuazione della soccombenza, da valutarsi in concreto alla luce delle difese e dell'effettiva posizione assunta dalle parti nel grado di giudizio.
- Se la sentenza definisce espressamente la validità di un atto e il capo relativo non è impugnato specificamente, non è consentito al giudice di legittimità rilevare d'ufficio una diversa causa di nullità non devoluta e non dedotta con ricorso incidentale specifico.
- L'errore nella identificazione della parte soccombente in appello integra vizio censurabile in cassazione quando incide sulla regolazione delle spese di lite.
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