Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05519/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici che avevano frequentato corsi di specializzazione universitaria in anni antecedenti all'anno accademico 1991/1992 hanno agito contro la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo il risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione nell'ordinamento interno delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative alla adeguata retribuzione degli specializzandi. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo prescritta la pretesa; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme sul risarcimento da omesso/tardivo recepimento di direttive comunitarie e di numerose norme e fonti interne e sovranazionali, sostenendo in sintesi che la legge n. 370 del 1999 non potesse incidere sulla decorrenza della prescrizione e che questa dovesse decorrere solo quando si fossero chiarite le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, azione esperibile, termine prescrizionale e legittimazione passiva; chiedevano inoltre, in sostanza, di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché contrastante con un orientamento di legittimità ormai consolidato, secondo cui il diritto al risarcimento per tardiva/incompleta trasposizione delle direttive sugli specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370/1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato per i soggetti esclusi dalla sanatoria prevista da tale norma. La Corte ha escluso che le asserite incertezze su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva possano impedire il decorso della prescrizione e ha negato la necessità del rinvio pregiudiziale, ritenendo la questione già chiarita e manifestamente infondata.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile; confermata la decisione di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria per prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore dell'amministrazione controricorrente, nonché di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ha però rilevato che il motivo si scontra con un orientamento consolidato e quindi è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    il ricorso è dichiarato inammissibile perché la questione è già stata risolta in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 332 c.p.c.

    non occorre ordinare la notificazione dell'impugnazione ai litisconsorti facoltativi non evocati in cassazione perché l'impugnazione per essi è ormai preclusa.

  • art. 5 Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti tra le fonti asseritamente violate.

  • art. 189 Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti tra le fonti asseritamente violate.

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti tra le fonti asseritamente violate.

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato dai ricorrenti tra le fonti asseritamente violate.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dai ricorrenti in funzione del preteso diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo.

  • Direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76

    sono le direttive la cui tardiva e incompleta trasposizione fonda la pretesa risarcitoria; la Corte ribadisce che l'inadempimento è stato definito internamente solo parzialmente e che per gli esclusi dalla sanatoria del 1999 la prescrizione decorre da tale data.

  • Direttiva CEE 93/16

    richiamata dai ricorrenti; la Corte osserva che non ha introdotto nuovi obblighi sulla misura della borsa di studio rispetto ai medici specializzandi già disciplinati.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato dai ricorrenti tra le fonti asseritamente violate.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.

    richiamati dai ricorrenti tra le fonti asseritamente violate.

  • artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.

    richiamati dai ricorrenti per contestare la decorrenza e l'operatività della prescrizione.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina dei medici specializzandi.

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    la Corte lo considera la norma che ha parzialmente colmato la lacuna, riconoscendo la borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo e rendendo definitivo l'inadempimento residuo dello Stato; da questa data decorre la prescrizione decennale.

  • art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999

    richiamato dalla Corte per precisare che il diverso trattamento economico si applica ai medici iscritti alle scuole di specializzazione solo dall'anno accademico 2006/2007.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    base della condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, in ragione del carattere consolidato della giurisprudenza sulla questione.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    base della condanna dei ricorrenti al pagamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 4 L. n. 260 del 1958

    richiamato per affermare che l'eventuale evocazione di un diverso organo statale è mera irregolarità sanabile.

Massime di principio

  • Nei giudizi risarcitori per tardiva o incompleta attuazione di direttive europee in materia di medici specializzandi, la prescrizione decennale decorre dalla data in cui il legislatore nazionale ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato nei confronti dei soggetti non inclusi nella sanatoria legislativa.
  • L'eventuale incertezza, in un dato momento storico, su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo non impedisce di per sé il decorso della prescrizione, se il danneggiato è già in grado di percepire la lesione e di interrompere l'inerzia con atti anche stragiudiziali.
  • Quando la questione è già coperta da un orientamento di legittimità consolidato e univoco, il ricorso che ne chieda il superamento è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Non sussiste necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia se la questione invocata è già stata chiarita dalla giurisprudenza e non presenta un dubbio interpretativo rilevante ai fini della decisione.
  • La mancata o tardiva attuazione delle direttive sugli specializzandi non consente di individuare un momento successivo, diverso dal 27 ottobre 1999, in cui si sia consolidata per la prima volta una 'retribuzione adeguata' idonea a far decorrere solo da allora la prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.