Cassazione Penale, Ordinanza n. 09762/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, deducendo due censure. Con la prima ha lamentato violazione dell'art. 649 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto contestato nel giudizio di merito sarebbe stato assorbito in un precedente episodio già definito con sentenza irrevocabile di patteggiamento del GIP di Udine: secondo la difesa, si sarebbe trattato della medesima partita di stupefacente e di condotte di detenzione/trasporto riconducibili a un unico contesto temporale, sicché avrebbe dovuto operare il divieto di bis in idem. Con la seconda ha dedotto violazione di legge processuale e vizio di motivazione per l'utilizzo di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in sede di perquisizione e sequestro, sostenendo la loro inutilizzabilità per contrasto con gli artt. 63 e 191 c.p.p. e negando che fossero dichiarazioni spontanee; ha inoltre affermato che, avendo scelto il rito abbreviato, tali prove illegittimamente acquisite non avrebbero potuto comunque essere utilizzate e che, in ogni caso, dal verbale risultava la volontà di non rendere dichiarazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambe le censure generiche e aspecifiche, perché riproponevano doglianze già disattese in appello e miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità. Quanto al primo motivo, ha condiviso la motivazione della Corte territoriale nel ritenere insussistente l'assorbimento nel precedente giudicato, valorizzando la diversità degli episodi, la diversa quantità di stupefacente, la non coincidenza logico-fattuale delle condotte e l'autonomia del secondo trasporto. Quanto al secondo motivo, ha affermato che le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili anche nel giudizio abbreviato, non essendo soggette all'avvertimento previsto per l'interrogatorio, e ha altresì rilevato che la difesa non aveva allegato la decisività dell'asserita inutilizzabilità secondo il criterio della prova di resistenza. Ne è derivata la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il divieto di un secondo giudizio opera solo se il fatto oggetto del nuovo processo coincide realmente con quello già irrevocabilmente definito; la Corte ha escluso la coincidenza fattuale e quindi l'applicabilità del ne bis in idem
richiamato dalla difesa per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la Corte ha escluso la violazione nel caso concreto
art. 64, comma 2, lett. c), c.p.p.
l'avvertimento è previsto per l'interrogatorio e non per le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria
invocato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità di prove illegittimamente acquisite; la Corte non ha ravvisato un'inutilizzabilità patologica
le dichiarazioni spontanee rese all'atto della perquisizione/sequestro sono utilizzabili se spontanee
non citato espressamente nel testo, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità/aspecificità e per la natura meramente assertiva delle censure
non citato espressamente nel testo; la decisione si è conclusa con inammissibilità e condanna alle spese e alla sanzione alla Cassa delle ammende
la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il divieto di bis in idem ex art. 649 c.p.p. richiede la reale coincidenza del fatto storico-giuridico già giudicato con quello dedotto nel nuovo processo; non basta l'asserita somiglianza tra condotte o la riferibilità alla stessa sostanza stupefacente, se il giudice di merito, con motivazione logica, individua episodi autonomi per tempo, modalità, quantità e finalità.
- La verifica della Corte di cassazione sulla motivazione di merito non consente una nuova lettura delle prove: il controllo di legittimità è limitato alla tenuta logica e giuridica della giustificazione, non alla ricerca della ricostruzione fattuale ritenuta più plausibile dalla difesa.
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria in occasione di perquisizione o sequestro sono utilizzabili anche nel giudizio abbreviato, purché effettivamente spontanee; l'avvertimento previsto per l'interrogatorio non si estende automaticamente a tali dichiarazioni.
- L'eccezione di inutilizzabilità di un elemento probatorio è inammissibile se proposta in modo generico e senza indicare la decisività della prova contestata rispetto alla decisione impugnata, secondo il criterio della prova di resistenza.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e confutate dal giudice d'appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09580/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09582/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09639/2025 del 10/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →