Cassazione Penale, Sentenza n. 39186/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Tivoli che aveva rigettato la sua istanza diretta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del 18/02/2019. Peto sosteneva di non aver conosciuto il processo per causa non imputabile a lui, deducendo la nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti; contestava inoltre l'impossibilità, riconosciuta dal Tribunale, di convertire l'incidente di esecuzione nel rimedio della rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.), con perdita del diritto alla rescissione per decorso del termine e pregiudizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza di Sezioni Unite (in particolare Sez. U., n. 15498/2020, Lovric) che esclude la riqualificazione o conversione di una richiesta di incidente di esecuzione in istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., evidenziando l'eterogeneità di natura e funzione tra i due rimedi (l'incidente di esecuzione non ha carattere impugnatorio). La Corte ha inoltre chiarito che la conversione tecnica tra rimedi impugnatori è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 569 e 580 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Norma richiamata dal Tribunale quale rimedio specifico per la rescissione del giudicato; la Corte sottolinea che la dedotta nullità per mancata conoscenza del processo deve essere proposta mediante rescissione e non nell'ambito dell'incidente di esecuzione.
Citato a proposito della possibile "riqualificazione" di domande: la Corte esclude che la richiesta di incidente di esecuzione possa essere riqualificata come istanza di rescissione ai sensi di tale disposizione.
Richiamato per evidenziare i casi tassativi in cui è ammessa la conversione tra rimedi impugnatori; la sentenza afferma che la conversione tecnico-processuale è possibile solo nei casi previsti espressamente dalla legge.
Analogamente utilizzato per delimitare i casi normativamente ammessi di conversione tra rimedi impugnatori; fuori da tali ipotesi la conversione non è consentita.
Giurisprudenza Sezioni Unite (es. Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020, Lovric; Sez. U., n. 27 del 24/11/1999, Magnani; Sez. U., n. 36848 del 17/07/2014, Burba)
La Corte si è conformata a precedenti di legittimità che escludono la riqualificazione o conversione di un incidente di esecuzione in una istanza di rescissione del giudicato, ribadendo la diversa natura e funzione dei rimedi e la non impugnatorietà dell'incidente di esecuzione.
Massime di principio
- L'incidente di esecuzione non può essere "riqualificato" d'ufficio in una domanda di rescissione del giudicato: si tratta di rimedi eterogenei per natura e funzione.
- La conversione tecnica di un rimedio impugnatorio in un altro è consentita soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (artt. 569 e 580 c.p.p.); non può essere invocata per supplire alla decorrenza del termine di altri rimedi.
- Se si intende dedurre la nullità del decreto di citazione e la mancata conoscenza del processo, il rimedio corretto è la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.), da proporre entro i termini previsti, e non l'incidente di esecuzione.
- La pretesa tutela del principio di economia processuale non giustifica la riclassificazione o conversione di istanze laddove la legge e la giurisprudenza escludono espressamente tale possibilità.
- In situazioni analoghe è fondamentale che il difensore individui e eserciti tempestivamente il rimedio giurisdizionale appropriato; in caso di incertezza, valutare azioni incidentali non sostituisce l'opposizione o la rescissione quando previsto.
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