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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23631/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di conferma della sorveglianza speciale deducendo violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione: i giudici avrebbero errato nel ritenere "gravi e numerosi" i precedenti e nell'affermare l'attualità della pericolosità sociale, nonostante il ricorrente fosse da oltre un anno agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione della Corte territoriale che ha valutato la pericolosità sociale sulla base dell'assenza di attività lecita, dei numerosi precedenti penali e di carichi pendenti (anche per associazione per delinquere), nonché di denunce recenti. Ha inoltre confermato che i dati tratti da procedimenti penali possono essere utilizzati nel procedimento di prevenzione se adeguatamente motivati e che lo stato di detenzione domiciliare non impedisce la declaratoria di pericolosità al momento deliberativo (salva l'esecuzione della misura dopo la cessazione della detenzione). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle misure di prevenzione)

    Disciplina la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e i requisiti per la sua applicazione, richiedendo l'accertamento della pericolosità sociale al momento della decisione.

  • art. 8 d.lgs. n. 159/2011

    Prevede gli obblighi e i divieti connessi alla sorveglianza speciale che sono stati prescritti insieme alla misura.

  • art. 7 d.lgs. n. 159/2011

    Consente al soggetto di chiedere la revoca della misura per venir meno della pericolosità, ad esempio in seguito all'espiazione della pena e alla produzione di effetti risocializzanti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, Tumminelli, 25/03/1993)

    Stabilisce che la pericolosità sociale va valutata con riferimento al momento deliberativo; l'applicabilità della misura non è esclusa dallo stato di detenzione, il quale impedisce solo l'immediata esecuzione della misura.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, Chianese, 30/04/2013)

    Ammette l'utilizzo, nel procedimento di prevenzione, di elementi probatori e indiziari tratti da procedimenti penali, purché la motivazione indichi perché tali elementi siano sintomatici dell'attuale pericolosità.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla pericolosità sociale è ancorato al momento in cui la decisione è adottata: miglioramenti successivi non impediscono l'applicazione della misura.
  • In cassazione nel procedimento di prevenzione il sindacato è limitato: ammissibilità del ricorso solo per violazione di legge, inclusa la completa mancanza o l'apparenza della motivazione.
  • Gli elementi provenienti da procedimenti penali pendenti possono essere valorizzati se la decisione motivi la loro rilevanza ai fini dell'attualità della pericolosità.
  • Lo stato di detenzione o di arresti domiciliari non esclude la declaratoria di pericolosità al momento deliberativo; incide soltanto sull'esecuzione immediata della misura, che potrà iniziare successivamente.
  • Il soggetto ha la possibilità di chiedere la revoca della misura ai sensi dell'art. 7 se viene dimostrato il venir meno della pericolosità, ad esempio dopo l'espiazione della pena e l'effetto risocializzante.

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