Cassazione Penale, Ordinanza n. 28855/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Forlì aveva applicato all'imputato la pena concordata per il delitto di furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità. Secondo il ricorrente, il giudice di merito non avrebbe svolto un adeguato scrutinio sulla responsabilità e avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento anziché recepire l'accordo di patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., norma che limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ai soli motivi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha richiamato inoltre il principio per cui, nel patteggiamento, l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione essenziale della sentenza, comprensiva del richiamo all'art. 129 c.p.p. e della verifica della congruità della pena. Conseguentemente, al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per verificare l'eventuale ricorrenza di cause di non punibilità, ma non come base per sindacare nel merito la sentenza di patteggiamento oltre i limiti di legge.
Indicato quale disciplina del patteggiamento; l'accordo tra le parti comporta una motivazione succinta della sentenza che lo recepisce.
Stabilisce che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
art. 27 Cost.
Richiamato in relazione alla verifica della congruità della pena patteggiata nei limiti costituzionali.
art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103
Norma che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; è quindi inammissibile il ricorso che deduca censure estranee a tali ipotesi.
- Nel giudizio definito con patteggiamento, l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e la motivazione della sentenza può essere sintetica, purché dia conto della descrizione del fatto, della corretta qualificazione giuridica, dell'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena.
- Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento non consente un riesame pieno della responsabilità dell'imputato, salvo che il vizio denunciato rientri nei limiti legali di ricorribilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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