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Ordinanza

Ordinanza n. 13279/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento quanto al ricorso n. 3590 del 2013: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Comune di Velletri prot. 42/2013 del 24.1.2013, con il quale è stata prorogata la efficacia del permesso di costruire n. 94/2009 rilasciato alla società controinteressata. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BOLOGNA FRANCO il 23 dicembre 2024: - del provvedimento del Comune di Velletri – Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica prot. n. C_L719 - - 1 – 2024 – 10 – 16 - 0060196 del 16.10.2024, conosciuto dall’ing. Bologna solo a seguito del deposito operatone nel giudizio in epigrafe dal detto Comune lo stesso giorno 16.10.2024, con il quale è stato definito in senso favorevole alla istante SGI il procedimento di accertamento di conformità ex art. 37 d.p.r. n. 380/2001 di cui alla segnalazione certificata di inizio attività (d’ora innanzi “scia”) in sanatoria prot. n. 6149 del 27.1.2023, conosciuta dal ricorrente solo negli estremi siccome indicati dall’Amministrazione Comunale nel provvedimento impugnato; - di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito (e in particolare, ove occorra: i. dell’ordinanza ingiunzione del Settore Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Velletri n. 8 del 5.1.2022; ii. della nota del medesimo Comune – Settore IV – Pianificazione e Gestione del Territorio, delle Opere e dell’Ambiente prot. n. 36059 del 22.7.2021; iii. della nota prot. n. 49978 del 13.10.2019 e della relazione sull’annullamento del provvedimento di proroga n. 42 del 24.1.2013 con essa nota trasmessa dal tecnico istruttore al responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Velletri; iv. dell’atto del Comune di Velletri - Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica di cui alla nota prot. n. 21321 del 20.4.2022, avente ad oggetto “Relazione sulle attività svolte dall’ufficio in esecuzione della sentenza T.A.R. Lazio n. 1028/2020, nei confronti della Soc. S.G.I. (Servizi Globali Immobiliari)”; v. dell’atto del Comune di Velletri - Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica di cui alla nota prot. n. 49878 del 13.10.2021, avente ad oggetto “Relazione in merito all’annullamento della proroga del Permesso di Costruire n. 42 del 24/01/2013 (Sentenza TAR Lazio 1028/2020), rilasciato alla Soc. S.G.I., per la realizzazione di un fabbricato plurifamiliare sito in Via Salvo D’Acquisto (P.E. n. 319/2006)”, richiamato nelle premesse dell’ordinanza ingiunzione comunale n. 8/2022; vi. dell’atto dello stesso Comune - Settore Edilizia Privata e Urbanistica n. 245 del 22.1.2013, avente ad oggetto “Relazione di accertamento tecnico presso l’immobile sito in Velletri, in Via Salvo D’Acquisto, snc, in catasto al Foglio 78, p.lla 944, di proprietà della Soc. S.G.I. - Servizi Globali Immobiliari srl, salvo altri - Pratica Edilizia n. 319/2006”); oltre che per l’annullamento, ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.a.: - del silenzio – rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dall’ing. Bologna in data 8.11.2024 (all. 1 al presente atto) ed acquisita al protocollo del Comune di Velletri con il n. 65123 (all. 2 al presente atto), avente ad oggetto: i) l’anzidetta scia in sanatoria per accertamento di conformità ex art. 37 del d.p.r. n. 380/2001, richiamata nelle premesse dell’impugnato provvedimento comunale prot. n. C_L719 - - 1 – 2024 – 10 – 16 - 0060196 del 16.10.2024 come asseritamente presentata in data 27.1.2023 e registrata al n. 6149; ii) la nota della società SGI del 15.10.2024, parimenti richiamata nel gravato provvedimento comunale ove risulta registrata al protocollo dell’Ente con il n. 59860; iii) tutta la documentazione e gli elaborati ad essi atti allegati; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso, con il conseguente ordine di esibizione e rilascio in copia al ricorrente degli atti, documenti ed elaborati completi oggetto della presentata istanza di accesso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BOLOGNA FRANCO il 12 febbraio 2025: - del provvedimento di cui alla nota a firma del Dirigente dell’Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Velletri prot. n. 6550 del 29 – 30 gennaio 2025, con il quale, nel riscontrare la nota p.e.c. dell’ing. Bologna del 16.1.2025, inoltrata dal geom. Ivan Mammucari quale tecnico incaricato dal ricorrente, l’Amministrazione, non ha rilasciato al Bologna copia della s.c.i.a./istanza in sanatoria prot. n. 6149 del 27.1.2023, asserendo che la stessa sarebbe stata “già inviata dall’ufficio tramite PEC al Geom. Mammucari Ivan, giusto prot. com.le n° 4971 del 23/01/2025”; - del provvedimento di cui alla nota p.e.c. del Comune di Velletri prot. n. 4971 del 23.1.2025, con cui non risulta trasmessa all’istante copia della chiesta s.c.i.a./istanza in sanatoria prot. n. 6149 del 27.1.2023 e dei relativi documenti, elaborati ed integrazioni, con conseguente diniego di accesso a tali atti; - del provvedimento di cui alla nota p.e.c. prot. n. 2808 del 14.1.2025, con cui non risulta trasmessa all’ing. Bologna copia della anzidetta s.c.i.a./istanza in sanatoria prot. n. 6149 del 27.1.2023 e dei relativi documenti, elaborati ed integrazioni, con conseguente diniego di accesso agli stessi; - del diniego parziale opposto all’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dall’ing. Bologna, sempre per il tramite del proprio tecnico incaricato geom. Mammucari in data 7 – 8 novembre 2024, ed acquisita al protocollo dell’Amministrazione con il n. 65123; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso, con il conseguente ordine di esibizione e rilascio in copia al ricorrente della anzidetta s.c.i.a. (o “istanza”) prot. n. 6149 del 27.1.2023 e della documentazione e degli elaborati ad essa allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BOLOGNA FRANCO il 1° aprile 2025: - del provvedimento del Comune di Velletri – Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica prot. n. C_L719 - - 1 – 2024 – 10 – 16 - 0060196 del 16.10.2024, conosciuto dall’ing. Bologna solo a seguito del deposito operatone nel giudizio in epigrafe dal detto Comune lo stesso giorno 16.10.2024, con il quale è stato definito in senso favorevole alla istante SGI il procedimento di accertamento di conformità ex art. 37 d.p.r. n. 380/2001 di cui alla segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria prot. n. 6149 del 27.1.2023, conosciuta dal ricorrente solo negli estremi siccome indicati dall’Amministrazione Comunale nel provvedimento impugnato; - di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito (e in particolare, ove occorra: i. dell’ordinanza ingiunzione del Settore Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Velletri n. 8 del 5.1.2022; ii. della nota del medesimo Comune – Settore IV – Pianificazione e Gestione del Territorio, delle Opere e dell’Ambiente prot. n. 36059 del 22.7.2021; iii. della nota prot. n. 49978 del 13.10.2019 e della relazione sull’annullamento del provvedimento di proroga n. 42 del 24.1.2013 con essa nota trasmessa dal tecnico istruttore al responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Velletri; iv. dell’atto del Comune di Velletri - Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica di cui alla nota prot. n. 21321 del 20.4.2022, avente ad oggetto “Relazione sulle attività svolte dall’ufficio in esecuzione della sentenza T.A.R. Lazio n. 1028/2020, nei confronti della Soc. S.G.I. (Servizi Globali Immobiliari)”; v. dell’atto del Comune di Velletri - Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica di cui alla nota prot. n. 49878 del 13.10.2021, avente ad oggetto “Relazione in merito all’annullamento della proroga del Permesso di Costruire n. 42 del 24/01/2013 (Sentenza TAR Lazio 1028/2020), rilasciato alla Soc. S.G.I., per la realizzazione di un fabbricato plurifamiliare sito in Via Salvo D’Acquisto (P.E. n. 319/2006)”, richiamato nelle premesse dell’ordinanza ingiunzione comunale n. 8/2022; vi. dell’atto dello stesso Comune - Settore Edilizia Privata e Urbanistica n. 245 del 22.1.2013, avente ad oggetto “Relazione di accertamento tecnico presso l’immobile sito in Velletri, in Via Salvo D’Acquisto, snc, in catasto al Foglio 78, p.lla 944, di proprietà della Soc. S.G.I. - Servizi Globali Immobiliari srl, salvo altri - Pratica Edilizia n. 319/2006”); quanto al ricorso n. 3058 del 2022, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II-quater, 24 gennaio 2020, n. 1028, con determinazione delle modalità di esecuzione e nomina di un commissario ad acta ai sensi degli artt. 34, co. 1, lett. e), e 114, co. 4, lett. d), c.p.a.; nonché per la declaratoria dell’inefficacia o della nullità, o, in subordine, per l’annullamento: - dell’ordinanza ingiunzione n. 8 del 5.1.2022 del Comune di Velletri (Settore edilizia privata – urbanistica), recante irrogazione a carico della società SGI della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500,00, in applicazione dell’art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 19, co. 1, l.r. Lazio n. 15 del 2008 per l’esecuzione di lavori in assenza di SCIA; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui in particolare, ove occorra: i) la nota del medesimo Comune (Settore IV – Pianificazione e gestione del territorio, delle opere e dell’ambiente) prot. n. 36059 del 22.7.2021; ii) la nota prot. n. 49978 del 13.10.2019 e la relazione sull’annullamento del provvedimento di proroga n. 42 del 24.1.2013; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BOLOGNA FRANCO il 21 giugno 2022: per l’annullamento - degli atti del Comune di Velletri (Ufficio edilizia privata – urbanistica) di cui alle note: -- prot. n. 21321 del 20.4.2022, avente a oggetto “Relazione sulle attività svolte dall’ufficio in esecuzione della sentenza T.A.R. Lazio n. 1028/2020, nei confronti della Soc. S.G.I. (Servizi Globali Immobiliari)”; -- prot. n. 49878 del 13.10.2021, avente a oggetto “Relazione in merito all’annullamento della proroga del Permesso di Costruire n. 42 del 24/01/2013 (Sentenza TAR Lazio 1028/2020), rilasciato alla Soc. S.G.I., per la realizzazione di un fabbricato plurifamiliare sito in Via Salvo D’Acquisto (P.E. n. 319/2006)”, depositato in giudizio dalla parte resistente il 23.5.2022 (“e da intendersi impugnato per la prima volta con i presenti motivi aggiunti solo ove non coincidente con l’atto di cui alla nota del medesimo Ente prot. n. 49978 del 13.10.2019 […], richiamato nelle premesse dell’ordinanza ingiunzione comunale n. 8/2022 e gravato quale atto presupposto della stessa con il ricorso introduttivo del presente giudizio”); -- prot. n. 245 del 22.1.2013, avente a oggetto “Relazione di accertamento tecnico presso l’immobile sito in Velletri, in Via Salvo D’Acquisto, snc, in catasto al Foglio 78, p.lla 944, di proprietà della Soc. S.G.I. - Servizi Globali Immobiliari srl, salvo altri - Pratica Edilizia n. 319/2006” (conosciuto a seguito del deposito operatone nel presente giudizio dall’amministrazione il 23.5.2022).

Giustizia amministrativa201303590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaaltro

Atto impugnato: Ordinanza istruttoria relativa alla proroga del termine per il deposito della relazione di verificazione e al rinvio della trattazione del merito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio n. 3058 del 2022 era stata disposta una verificazione con sentenza non definitiva, assegnando al verificatore un termine di 180 giorni per il deposito della relazione finale. Il verificatore ha chiesto una proroga di 21 giorni, motivata dalla complessità dei quesiti e dal tempo intercorso tra la sentenza non definitiva e la sua designazione. La relazione è stata depositata il 20 maggio 2026, entro il termine prorogato richiesto, ma il giudice non aveva ancora formalmente deciso sull'istanza. Il ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio dell'udienza del 14 luglio 2026, deducendo che alle parti non era stato comunicato l'avviso relativo all'adempimento dell'incombente istruttorio, come previsto dall'art. 68, comma 4, c.p.a., e rappresentando l'esigenza di disporre del provvedimento formale sulla proroga e dei relativi effetti processuali.

La decisione

Il TAR ha accolto ora per allora l'istanza di proroga del verificatore, autorizzando il deposito della relazione finale nel maggior termine di 21 giorni rispetto a quello originariamente assegnato con la sentenza non definitiva. Il Collegio ha ritenuto favorevolmente apprezzabili le esigenze rappresentate dal verificatore, anche perché tutte le parti concordavano sulla proroga e la relazione era stata effettivamente depositata entro il termine richiesto. Ha inoltre accolto la richiesta di rinvio della trattazione del merito, rilevando che la mancata precedente adozione e comunicazione di un provvedimento espresso sulla proroga poteva aver ingenerato incertezze processuali circa gli esiti dell'incombente istruttorio. La causa è stata quindi rinviata all'udienza pubblica del 3 novembre 2026. Alla medesima udienza è stata posticipata anche la decisione sull'istanza di liquidazione del compenso del verificatore. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti e al verificatore.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Norma richiamata quale base per la disposizione della verificazione affidata a un ausiliario del giudice.

  • art. 68, comma 4, c.p.a.

    Richiamato con riguardo all'avviso alle parti dell'adempimento dell'incombente istruttorio; la mancata comunicazione ha contribuito a giustificare il rinvio dell'udienza.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla parte ricorrente con la richiesta di rinvio.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe del distinto giudizio n. 3058 del 2022 quale norma invocata per la determinazione delle modalità di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe del distinto giudizio n. 3058 del 2022 in relazione alla domanda di ottemperanza e alla nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando il giudice non abbia tempestivamente deciso con provvedimento espresso un'istanza di proroga del termine assegnato a un verificatore, può accoglierla successivamente con effetto ora per allora, se le ragioni addotte risultano meritevoli, le parti concordano sulla proroga e l'ausiliario ha depositato la relazione entro il termine richiesto.
  • La complessità dei quesiti e il ritardo nella designazione del verificatore possono giustificare una proroga del termine per il deposito della relazione finale, purché la proroga sia contenuta e funzionale al completamento dell'incombente istruttorio.
  • La mancata comunicazione alle parti del provvedimento relativo alla proroga o all'adempimento di un incombente istruttorio può giustificare il rinvio della trattazione del merito quando abbia determinato una situazione di obiettiva incertezza sulle modalità e sugli esiti dell'istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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