Cassazione Penale, Ordinanza n. 15633/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era privo di autosufficienza e comunque infondato, mentre il secondo motivo si risolveva in censure di merito non deducibili in cassazione e prive di specifica confutazione della motivazione di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per bancarotta semplice impropria. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto che dispone il giudizio e degli atti successivi per omesso interrogatorio nella fase delle indagini preliminari. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile sia per difetto di autosufficienza, perché l'eccezione era fondata su atti non specificamente prodotti o indicati nel fascicolo, sia perché manifestamente infondata, essendo l'istanza di interrogatorio tardiva rispetto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità penale e sulla valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità in quanto diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito e a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di appello senza specifica critica delle ragioni della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 217, comma 2, legge fall.
individua il reato per il quale la condanna di merito era stata confermata e rispetto al quale è stato proposto il ricorso.
è richiamato indirettamente come disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, rispetto al quale la richiesta di interrogatorio è stata considerata tardiva.
è evocato implicitamente come limite al sindacato di legittimità sulle censure di merito e sulla valutazione del compendio probatorio.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione una nullità processuale fondata su atti non presenti nel fascicolo ha l'onere di indicare puntualmente i dati rilevanti e di produrre la documentazione necessaria a sostegno dell'eccezione; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La nullità derivante dall'omesso interrogatorio nella fase delle indagini preliminari non può essere utilmente dedotta quando la richiesta sia tardiva rispetto all'avviso di conclusione delle indagini, se i dati processuali posti a base di tale conclusione non sono specificamente contestati.
- In sede di legittimità non è consentito prospettare mere doglianze di fatto sulla responsabilità penale o sulla valutazione delle prove, né riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza una specifica critica delle ragioni della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione che si risolva in contestazioni generiche o riproduttive di questioni già vagliate è dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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