Cassazione Civile, Ordinanza n. 36061/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, con recupero di redditi dominicali non dichiarati, reddito d'impresa non dichiarato e omessa dichiarazione di redditi da partecipazione societaria. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la C.T.P. aveva accolto il ricorso. In appello, la C.T.R. della Sicilia aveva rigettato il gravame ritenendo nulla la notifica dell'avviso, per difetto di prova sul rapporto di parentela tra il destinatario e la persona che aveva materialmente ricevuto l'atto, e quindi nulla anche l'atto impugnato. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 138 e 139 c.p.c. e dell'art. 156, comma 3, c.p.c., sostenendo che, anche a voler ritenere irregolare la notifica, la tempestiva proposizione del ricorso introduttivo da parte del contribuente ne aveva comunque sanato la nullità per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che l'eventuale notificazione dell'avviso di accertamento a soggetto non legato da vincolo di parentela con il contribuente integra una nullità della notifica e non una inesistenza. Ha inoltre affermato che, poiché il contribuente aveva proposto tempestivamente ricorso avverso l'avviso, la nullità della notificazione doveva ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La sentenza della C.T.R. è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata richiamata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto come vizio dedotto in cassazione, qualificando la censura come error in iudicando.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La ricorrente aveva formalmente prospettato il motivo come vizio processuale, ma la Corte lo ha ricondotto alla violazione di legge.
Norma invocata dalla ricorrente in tema di notificazione degli atti.
Norma invocata dalla ricorrente in tema di notificazione a mani proprie e a persone abilitate a ricevere l'atto.
La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia comunque conosciuto l'atto e lo abbia tempestivamente impugnato.
È stata richiamata nel motivo di ricorso, ma la Corte ha valorizzato in concreto il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Massime di principio
- La notificazione dell'avviso di accertamento è una condizione di efficacia dell'atto impositivo e non un suo elemento costitutivo: la sua nullità non travolge automaticamente l'atto.
- La notificazione eseguita a soggetto diverso dal destinatario, in mancanza del requisito soggettivo previsto per la consegna, integra nullità della notifica e non inesistenza.
- La nullità della notificazione si sana per raggiungimento dello scopo quando il contribuente impugna tempestivamente l'avviso, poiché l'atto ha comunque prodotto la conoscenza necessaria a consentire la difesa.
- Il giudice di merito non può dichiarare la nullità dell'atto impositivo limitandosi al vizio della notifica, se dagli atti risulta che il destinatario ha tempestivamente esercitato il diritto di difesa contro l'avviso.
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